Urteilskopf
109 II 170
38. Sentenza del 28 gennaio 1983 della I Corte civile nella causa Roberto Zanna contro La Basilese, Compagnia d'assicurazione (ricorso di diritto pubblico)
Regeste
Prüfungsbefugnis der tessinischen Kassationskammer in Zivilsachen. Art. 327 lit. g der tessinischen Zivilprozessordnung beschränkt die Prüfungsbefugnis der Kassationskammer in Zivilsachen auf Willkür; die Ausdehnung dieser Befugnis ist willkürlich (E. 2). Art. 69 Abs. 1 u. 2 SVG. Unter dem Gesichtswinkel der Willkür schliesst der Wortlaut dieser Bestimmung nicht aus, dass auf die Haftung des Halters eines abschleppenden Motorfahrzeugs und seiner Haftpflichtversicherung gegenüber dem Halter des abgeschleppten Fahrzeugs die Bestimmungen des SVG angewendet werden (E. 3).
Erwägungen ab Seite 170
BGE 109 II 170 S. 170 Ritenuto in fatto e in diritto:
1. Roberto Zanna, al volante di un veicolo trainato, cozzň contro l'automobile trainante. Il Pretore di Locarno-Campagna, BGE 109 II 170 S. 171adito da Zanna, imputo la responsabilitŕ dell'incidente ai due protagonisti, in ragione di metŕ ciascuno, e condannň la Basilese, quale assicuratrice del detentore del veicolo trainante, al pagamento di Fr. 806.--. Il 20 settembre 1982 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ticinese accolse un ricorso per cassazione dell'assicuratrice e annullň la sentenza del Pretore, fondandosi sull'interpretazione dell'art. 69 LCS.L'istante č insorto al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico del 27 settembre 1982 fondato sull'art. 4 Cost. e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Egli ha rilevato che i giudici cantonali hanno commesso arbitrio oltrepassando i limiti della cognizione imposti loro dalla procedura ticinese ed annullando la sostenibile sentenza del Pretore.
2. Secondo l'art. 327 lett. g CPC, le sentenze dei Pretori come istanza unica possono essere impugnate con ricorso per cassazione "se č stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove". La dottrina e la prassi cantonali precisano, in sostanza, che la violazione del diritto č manifesta quando č crassa, palese, evidente, rilevabile a prima vista, ossia quando č fuori dubbio che la norma applicabile non č stata a torto applicata o quando nessuna ragione plausibile giustifica l'applicazione delle norme ritenute applicabili dal giudice di prime cure; la valutazione delle prove č manifestamente erronea quando č del tutto insostenibile, contraddetta e sconfessata apertamente dalle emergenze processuali (ANASTASI, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, pagg. 190, 191 et 194; Rep. 1980 pag. 103 consid. 2, 1979 pag. 93 e 1978 pag. 351, in part. pag. 354); questi principi furono elaborati dalla giurisprudenza ticinese quando vigeva ancora il vecchio testo dell'art. 327 lett. g CPC, il quale enunciava espressamente il concetto di arbitrio (Rep. 1976 pag. 123 e 1974 pag. 127). Certo, con la versione attuale, modificata il 25 marzo 1975, il legislatore intendeva in un certo senso estendere il potere di esame della Camera di cassazione civile, consentendole d'intervenire in caso di violazione manifesta di norme o di valutazione manifestamente erronea di prove, senza esigere esplicitamente la commissione di un arbitrio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 22 maggio 1974 pag. 14; ANASTASI, op.cit. pag. 191). La differenza tra una violazione manifesta e una violazione arbitraria di una norma, rispettivamente tra una violazione manifestamente erronea e una violazione arbitraria di atti di causa, č perň BGE 109 II 170 S. 172difficilmente percettibile. Prova ne sia che la prassi del Tribunale di appello ticinese non č mutata dopo la modifica legislativa del 1975 e neppure l'autore ANASTASI, nei brani giŕ citati, espone un'interpretazione differente dell'art. 327 lett. g CPC. Di conseguenza, almeno fintanto che il Tribunale di appello non fornisca un'interpretazione meno rigida, questa norma restringe il potere di cognizione dell'autoritŕ cantonale di cassazione in modo analogo a quello del Tribunale federale, che in virtů dell'art. 4 Cost. statuisce dal profilo dell'arbitrio (cfr. DTF 105 II 36 consid. 2, DTF 104 II 223, DTF 102 Ia 3 consid. 2a, DTF 101 Ia 306 e rif.). La medesima conclusione č formulata da ANASTASI (op.cit. pag. 172), laddove afferma che la cassazione richiede praticamente un diniego materiale di giustizia (cfr. la sentenza dell'8 dicembre 1981 nella causa Maggini contro Fidefinanz SA, consid. 1, Rep. 1983 pag. 10).Nella succinta motivazione della sentenza impugnata l'autoritŕ cantonale non ha accennato alla limitazione del suo potere d'esame e, concretamente, ha liberamente contrapposto la propria interpretazione dell'art. 69 LCS al parere del Pretore. Cosě facendo essa č caduta nell'arbitrio (DTF 104 Ia 414).
3. Affinché possa essere annullata, la sentenza impugnata deve essere arbitraria nel suo risultato, non solo nella motivazione (DTF 103 Ia 581; DTF 96 I 549): occorre pertanto esaminare se la corretta applicazione dell'art. 327 lett. g CPC permettesse l'accoglimento del ricorso per cassazione della convenuta, ossia se la sentenza del Pretore fosse arbitraria.Il Tribunale di appello - interpretando l'art. 69 cpv. 1 e 2 LCS e fondandosi essenzialmente sull'opinione di OFTINGER - ritiene che la responsabilitŕ per i danni cagionati dal veicolo trainante a quello trainato non č retta dalla LCS ma dal CO: i due automezzi costituirebbero un'unitŕ e l'assicurazione RC del primo potrebbe coprire soltanto danni provocati a terzi, non al veicolo trainato. Ora, effettivamente il testo dell'art. 69 cpv. 1 LCS prevede unicamente la responsabilitŕ civile del veicolo trainante per i danni cagionati a terzi dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; il cpv. 2 riguarda l'assicurazione dell'automezzo trainante, che copre anche i danni cagionati dal rimorchio. La lettera di queste disposizioni non fornisce quindi nessuna indicazione su come debbano essere regolati i rapporti tra i detentori di due veicoli, uno trainante e l'altro rimorchiato. L'autore appena citato menziona un parere dottrinale BGE 109 II 170 S. 173divergente dal suo, anche se riguardante la vecchia legge del 15 marzo 1932 (OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/2 pag. 483 nota 154, con riferimento a STREBEL/HUBER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, art. 37 n. 9 nota d). Inoltre, in modo piů generale, altri autori ravvisano inconvenienti nella teoria dell'unitŕ tra veicolo trainante e trainato, qualora questi siano uniti occasionalmente da una corda di traino (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routičre, art. 69 n. 1.4). In definitiva la regolamentazione giuridica dei rapporti di responsabilitŕ tra detentori di veicoli trainanti e trainati non č ovvia. Essa non deve perň essere risolta nella presente causa di diritto pubblico: visti il silenzio della legge e la divergenza d'opinioni possibili, non č comunque insostenibile affermare, come ha fatto il Pretore, che il detentore dell'automobile rimorchiante e la sua assicurazione di responsabilitŕ civile rispondono verso il detentore trainato secondo le norme della LCS.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:Il ricorso č accolto e la sentenza impugnata č annullata.