Urteilskopf
111 II 113
26. Sentenza dell'11 luglio 1985 della II Corte civile nella causa X. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste
Art. 226 ZGB: Zuweisung des Gesamtgutes durch Ehevertrag an den überlebenden Ehegatten. Der überlebende Ehegatte, dem bei Auflösung der ehelichen Gemeinschaft kraft Ehevertrags das gesamte eheliche Vermögen zufällt, erwirbt dieses ohne weiteres - durch Zuwachs aufgrund des Güterrechts - beim Tod des anderen Ehegatten. Er braucht sich deshalb nicht mit den (übrigen) Erben erbrechtlich auseinanderzusetzen. Handelt es sich dabei um Grundstücke, so kann der überlebende Ehegatte ohne weiteres den Eintrag seines Eigentums im Grundbuch verlangen (E. 3a). Der überlebende Ehegatte kann mit den Zivilstandsakten nachweisen, dass keine Nachkommen des Verstorbenen vorhanden sind, und braucht keinen Erbschein beizubringen (E. 3b).
Sachverhalt ab Seite 113
BGE 111 II 113 S. 113 I coniugi Franco e Rosa X., cittadini italiani domiciliati a Y., stipulavano il 3 luglio 1971 un contratto matrimoniale di costituzione della comunione universale dei beni ai sensi dell'art. 215 segg. CC. Nel contratto era stabilito espressamente che al decesso di uno dei coniugi la totalitŕ della sostanza comune sarebbe spettata al coniuge superstite e che, non essendovi discendenti, non era necessario fare la riserva di cui BGE 111 II 113 S. 114all'art. 226 cpv. 2 CC. Il contratto veniva approvato dall'autoritŕ tutoria e iscritto nel registro dei beni matrimoniali. Franco X. decedeva a Y. il 23 novembre 1982. Fondandosi sul contratto matrimoniale, Rosa X. chiedeva all'Ufficio dei registri di Lugano di essere iscritta nel registro fondiario quale proprietaria esclusiva dei mappali n. 317 e 508 di Y., figuranti, rispettivamente, di proprietŕ comune e di comproprietŕ dei coniugi. L'istanza era accompagnata da tre attestazioni del comune di Z. (Italia) da cui risultava che Franco X. non aveva avuto figli nel matrimonio né al di fuori di esso. L'Ufficio dei registri respingeva l'istanza, rilevando che l'iscrizione al nome esclusivo del coniuge superstite poteva avvenire soltanto su presentazione di un certificato ereditario con cui fosse dimostrato ufficialmente che il defunto non aveva lasciato discendenti.Adito dalla richiedente, il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ne respingeva il gravame quale Autoritŕ di vigilanza sul registro fondiario.Rosa X. č insorta con ricorso di diritto amministrativo avanti il Tribunale federale contro la decisione del Dipartimento di giustizia, proponendo che essa sia annullata e che sia ordinata l'iscrizione dei trapassi di proprietŕ a seguito di scioglimento del regime matrimoniale dei beni. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La questione se e in quali casi beni costituiti in proprietŕ comune in virtů di un contratto matrimoniale ai sensi degli art. 225 segg. CC possano passare direttamente nella proprietŕ esclusiva del coniuge superstite, senza entrare previamente nella successione del coniuge defunto e senza essergli attribuiti nel quadro della liquidazione di tale successione, č controversa in dottrina.Lo scioglimento del matrimonio in seguito a decesso di uno dei coniugi comporta, per legge, la cessazione della comunione dei beni. Secondo LEMP (n. 12 ad art. 225 CC, con richiami), il rapporto di proprietŕ comune non viene tuttavia meno, bensě entra nello stadio della liquidazione. Ove esistano oltre al coniuge superstite altri eredi, tutti costoro partecipano alla proprietŕ comune; tale partecipazione č data sia in virtů degli effetti postumi della comunione dei beni, sia in virtů della BGE 111 II 113 S. 115comunione ereditaria (LEMP, n. 19 ad art. 225 CC). Tale autore ritiene che una comunione di liquidazione sussiste tra il coniuge superstite e gli eredi di quello defunto anche nel caso in cui il contratto matrimoniale abbia stabilito, in deroga all'art. 225 cpv. 1 e 2 CC e in applicazione dell'art. 226 cpv. 1 CC, che tutta la sostanza comune debba spettare al coniuge superstite (LEMP, n. 24 ad art. 225 CC). Detta comunione di liquidazione sarebbe riscontrabile persino ove tra gli eredi non figurasse alcun discendente, ossia ove non fosse ipotizzabile una lesione della quota riservata dall'art. 226 cpv. 2 CC ai discendenti del coniuge defunto. Soltanto nel caso in cui il coniuge superstite fosse unico erede e i coniugi fossero vissuti, sia per quanto concerne i loro rapporti interni, sia riguardo ai rapporti coi terzi, sotto il regime della comunione dei beni, la proprietŕ comune di cui godeva il coniuge poi superstite si convertirebbe automaticamente, per legge, in seguito al decesso dell'altro coniuge, in proprietŕ esclusiva del coniuge superstite. La proprietŕ comune diverrebbe allora proprietŕ esclusiva per accrescimento e una liquidazione risulterebbe superflua. Il coniuge superstite potrebbe farsi iscrivere nel registro fondiario quale proprietario esclusivo in base ad un'attestazione da cui emerga che egli č l'unico erede (LEMP, n. 27 ad art. 225 CC). Questa opinione sembra essere stata condivisa dal Tribunale federale nella sentenza DTF 73 I 275, in una fattispecie nella quale peraltro la comunione dei beni vigeva soltanto nei rapporti interni tra i coniugi.Per l'esistenza di una comunione di liquidazione e per la necessitŕ di una liquidazione propendono EGGEN, Aus der Praxis familien- und erbrechtlicher Beziehungen zu Grund und Boden, in Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR), vol. 31 (1950) pag. 255; FRIEDRICH, Grundbuch und eheliches Güterrecht, in ZBGR vol. 35 (1954) pag. 269; MERZ, Die Übertragung des Grundeigentums gestützt auf gesetzliche Erbfolge, Testament, Erbvertrag oder Auflösung des Güterstandes infolge Todes eines Ehegatten, in ZBGR vol. 36 (1955) pagg. 137-138; GROSSEN, Propriété commune et registre foncier, in ZBGR vol. 40 (1959) pag. 11. MERZ (op.cit. pag. 138) ammette che il coniuge superstite possa farsi iscrivere quale proprietario esclusivo in base al contratto matrimoniale e ad un'attestazione calcata sul modello del certificato ereditario e da cui risulti che nel termine di un mese non č intervenuta contestazione da parte degli eredi, ove il contratto matrimoniale BGE 111 II 113 S. 116sia stato pubblicato e comunicato agli interessati nel modo stabilito per le disposizioni di ultima volontŕ.Dal canto suo, HAUSHEER (Grenzfragen des Erbrechts und ihre Reflexwirkung auf das Grundbuch, in ZBGR vol. 52 (1971) pagg. 266-269) č d'avviso che la liquidazione della proprietŕ comune comporti una comunione di liquidazione nel caso in cui, sia pure in deroga alla ripartizione stabilita dispositivamente dalla legge, al coniuge superstite non sia stata attribuita la totalitŕ della sostanza in proprietŕ comune o nel caso in cui debbano essere considerati, ai sensi dell'art. 226 cpv. 2 CC, i diritti dei discendenti. Ove, per converso, l'intera sostanza in proprietŕ comune spetti al coniuge superstite, Hausheer segue l'opinione di PICENONI (Das Ineinandergreifen güterrechtlicher und erbrechtlicher Vorschriften, in ZBGR vol. 46 (1965) pagg. 198-202, e Die Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, in ZBGR vol. 53 (1972) pag. 136), secondo cui il coniuge superstite acquista la proprietŕ esclusiva della parte di proprietŕ comune del defunto in modo autonomo e puň pretendere direttamente la sua iscrizione nel registro fondiario quale proprietario esclusivo. In altre parole, la proprietŕ comune si convertirebbe senz'altro in proprietŕ esclusiva, senza che occorra un intervento degli eredi, dato che la parte di proprietŕ comune del defunto non cade nella massa della successione.
2. a) L'autoritŕ cantonale di vigilanza sostiene che, nel caso dell'art. 226 CC, il coniuge superstite puň pretendere la propria iscrizione quale proprietario esclusivo dei fondi in proprietŕ comune quando non vi siano discendenti. L'assenza di discendenti va, a suo avviso, provata esclusivamente mediante un certificato ereditario. La produzione di atti di stato civile non sarebbe sufficiente.b) L'Ufficio federale del registro fondiario rileva, in una lettera del 21 dicembre 1984 inviata all'autoritŕ cantonale di vigilanza, che in caso di scioglimento della comunione dei beni per morte di uno dei coniugi sorge tra il coniuge superstite e gli eredi del defunto una situazione di comproprietŕ indivisa. Se il coniuge superstite pretende d'essere iscritto nel registro fondiario quale proprietario esclusivo di un fondo, egli deve produrre una dichiarazione di consenso degli altri eredi o una convenzione di divisione o una sentenza passata in giudicato. Ove il coniuge superstite sostenga d'essere erede unico e d'essere divenuto proprietario esclusivo in seguito ad acquisto non registrato, egli BGE 111 II 113 S. 117č tenuto a provare l'inesistenza di altri eredi (legittimi o istituiti). Tale prova puň essere fornita soltanto mediante la produzione di un certificato ereditario, salvo che il diritto cantonale preveda la pubblicazione dei contratti matrimoniali, analogamente a quanto avviene per le disposizioni di ultima volontŕ.
3. Nella fattispecie va deciso in primo luogo se in un caso in cui sotto l'imperio del regime (interno ed esterno) della comunione dei beni sia stato attribuito al coniuge superstite, in virtů di una convenzione matrimoniale e in applicazione dell'art. 226 cpv. 1 CC, la totalitŕ di beni giŕ in proprietŕ comune, il coniuge superstite acquisti, con il decesso dell'altro, privo di discendenti, la proprietŕ esclusiva di tali beni in modo autonomo, ossia per accrescimento, ciň che č una forma d'acquisto non registrato e dŕ diritto d'ottenere l'iscrizione nel registro fondiario. In quanto si risponda affermativamente a tale questione, rimane da esaminare in qual modo il coniuge superstite debba provare, ai fini di cui sopra, che il defunto era privo di discendenti. Fuoresce invece dall'ambito del presente giudizio esaminare quale sia la soluzione corretta in un caso in cui esistano discendenti del defunto o in cui invece dell'attribuzione integrale al coniuge superstite dei beni giŕ in proprietŕ comune sia stata stabilita un'attribuzione diversa da quella per metŕ, prevista dispositivamente dall'art. 225 cpv. 1 CC.a) Mediante l'art. 226 CC il legislatore ha voluto manifestamente favorire il coniuge superstite. Mentre con il cpv. 1 ha consentito che, mediante convenzione matrimoniale, l'intera sostanza comune passi, alla morte di uno dei coniugi, in proprietŕ esclusiva dell'altro, con il cpv. 2 ha salvaguardato i diritti dei discendenti, disponendo che essi non possono essere privati del quarto della sostanza comune. L'attribuzione cosě disciplinata dell'intera sostanza comune al coniuge superstite ha luogo in virtů del diritto matrimoniale, e non di quello successorio. Ciň significa, tra l'altro, che il coniuge superstite puň anche in concreto non essere erede. In una situazione che risulti giŕ a prima vista chiara non si giustifica di obbligare il coniuge superstite a partecipare con gli eredi alla liquidazione della successione. Sotto il profilo dogmatico, perché la sostanza comune spettantegli nella sua integralitŕ non cade nella successione, ma passa a lui autonomamente, in virtů del diritto matrimoniale, per accrescimento. Contraddice la natura di tale modo d'acquisto non registrato della proprietŕ l'esigere una liquidazione previa di tutta la successione (che comprende eventualmente anche beni non BGE 111 II 113 S. 118comuni), quando l'accrescimento come tale non puň ragionevolmente essere revocato in dubbio. Sotto il profilo pratico, sembra eccessivo pretendere nella descritta situazione che il coniuge superstite debba necessariamente divenire parte di una comunione ereditaria ed entrare in contratto con gli eredi (ed eventualmente negoziare per lungo tempo con gli stessi, partecipare a processi con o contro di essi, ecc.) precisamente in un contesto in cui il regime matrimoniale scelto (comunione dei beni) e il trattamento privilegiato che il coniuge defunto ha voluto assicurare a quello superstite hanno per scopo e permettono una soluzione rapida ed efficace per quest'ultimo, senza cagionare un pregiudizio giuridico agli eredi. In quanto costoro vantino pretese nei confronti del coniuge superstite in relazione con i beni di cui egli ha acquistato per accrescimento la proprietŕ esclusiva, incomberŕ a detti eredi di farsi attori nel quadro della liquidazione della successione o in altra sede. Tale loro eventuale aggravio d'ordine pratico appare comunque d'importanza assai minore del vantaggio che l'art. 226 cpv. 1 CC ha voluto garantire al coniuge superstite, vantaggio che perderebbe buona parte della sua attrattivitŕ se potesse essere concretamente conseguito soltanto solo dopo una liquidazione eventualmente lunga e complessa.b) Per quanto concerne la prova dell'assenza di discendenti del coniuge defunto, prova a carico del coniuge superstite che intenda farsi iscrivere nel registro fondiario quale proprietario esclusivo dei beni in precedenza comuni, va disattesa la tesi dell'autoritŕ cantonale, secondo cui tale prova puň essere fornita soltanto mediante un certificato ereditario. La funzione del certificato ereditario non č infatti quella di dimostrare che esistono o non esistono discendenti. Esso serve agli eredi legittimi o agli eredi istituiti quale legittimazione (provvisoria) per poter disporre dei beni della successione. Non v'č alcun motivo di non ammettere la prova dell'assenza di discendenti mediante atti di stato civile.
4. Poiché nella fattispecie la ricorrente ha provato mediante certificati di stato civile - sulla cui esattezza sostanziale l'autoritŕ cantonale nulla ha eccepito - che il defunto marito non ha mai avuto discendenti, la decisione impugnata va annullata e dev'essere ordinato all'Ufficio dei registri di Lugano di procedere all'iscrizione della ricorrente quale proprietaria del mappale n. 317 di Y. a far tempo dal decesso del marito, intervenuto il 23 novembre 1982. Circa il mappale n. 508 di Y. che figura nel registro fondiario come di comproprietŕ dei BGE 111 II 113 S. 119coniugi X., incomberŕ all'autoritŕ cantonale di accertare se la forma di proprietŕ indicata ("comproprietŕ") corrisponda alla realtŕ, oppure se sia menzionata erroneamente (in luogo di "proprietŕ comune"). Nel secondo caso, l'autoritŕ cantonale provvederŕ alla necessaria rettifica e, successivamente, all'iscrizione della ricorrente quale proprietaria esclusiva anche di tale fondo, con effetto allo stesso 23 novembre 1982. Se invece si trattasse effettivamente di un fondo in comproprietŕ, esso entrerŕ nella liquidazione della successione.