Urteilskopf
116 V 20
5. Estratto della sentenza del 9 febbraio 1990 nella causa C. contro Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni e Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
Regeste
Art. 28 IVG: Statut des Strafgefangenen in der Invalidenversicherung; Rentenanspruch. Ob der Anspruch auf eine Invalidenrente bei Strafgefangenschaft oder bei einer andern Form eines durch eine Strafbehörde angeordneten Freiheitsentzuges sistiert werden muss, beurteilt sich nach der Vollzugsart, welcher der Betroffene unterworfen ist. Hingegen ist nicht massgebend, ob die Kosten des Unterhalts von der Allgemeinheit oder vom Versicherten zu tragen sind, weil sie eine Folge der Verurteilung oder der Massnahme darstellen und einen invaliditätsfremden Gesichtspunkt betreffen (Präzisierung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 21
BGE 116 V 20 S. 21 Estratto dai considerandi:
3. a) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha modificato la sua giurisprudenza sullo statuto del detenuto invalido (DTF 113 V 273). In precedenza (v. sentenza cit. e richiami) si era asserito, con riferimento all'art. 41 LAI, che ogni cambiamento importante delle circostanze idonee a influire sul grado di invaliditŕ e quindi sul diritto alla rendita era motivo di revisione. La revisione era data non solo nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, ma anche quando, pur rimanendo lo stesso immutato, le conseguenze sulla capacitŕ di guadagno o di esercitare le mansioni abituali avessero subito cambiamento importante.In quest'ordine di idee si era di regola ammesso che la detenzione o altra forma di privazione della libertŕ personale disposta dall'autoritŕ penale comportasse un cambiamento di statuto dell'assicurato invalido, ragione per cui il detenuto non era da considerare persona attiva né persona non attiva impedita di svolgere le sue mansioni abituali. Si giustificava pertanto la revisione del diritto a rendita secondo l'art. 41 LAI, con conseguente soppressione della prestazione durante il periodo di detenzione (DTF 110 V 284, DTF 107 V 219, DTF 102 V 167).b) Giusta i piů recenti criteri giurisprudenziali invece la privazione della libertŕ personale disposta dall'autoritŕ penale piů non giustifica la soppressione, ma solo la sospensione del diritto a rendita (DTF 113 V 273).Si č infatti argomentato che la circostanza che il beneficiario di una rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ sconti una pena privativa della libertŕ non costituisce motivo giuridico di revisione ai sensi dell'art. 41 LAI. Da un canto perché lo stato di salute non subisce modificazioni per il fatto della detenzione; d'altro canto perché non si potrebbe accennare a un autentico cambiamento di statuto giuridico. Del resto, durante l'espiazione della pena il condannato č di regola astretto a svolgere un lavoro corrispondente alle sue attitudini. Ciň non significa che il versamento della rendita debba perdurare durante l'esecuzione di una pena o di una misura. Non esiste, su questo tema, ragione per BGE 116 V 20 S. 22rimettere in forse una prassi ancorata del diritto assicurativo sull'invaliditŕ. Prassi che trova giustificazione nel fatto che il detenuto mantenuto dalla pubblica collettivitŕ non deve trarre vantaggio economico dall'esecuzione della pena, quando si ritenga che il detenuto non invalido perde, di solito, il salario o, se indipendente, il suo reddito professionale (DTF 113 V 276 consid. 2).
4. Nell'evenienza concreta, l'insorgente anzitutto argomenta che la citata giurisprudenza non gli sarebbe applicabile dal momento che nei suoi confronti il procedimento penale č stato abbandonato, data la manifesta incapacitŕ di volere.Sta di fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, giŕ secondo la precedente giurisprudenza, aveva applicato il principio allora vigente della soppressione della rendita anche nel caso di misure assunte per gli anormali mentali in virtů dell'art. 43 CP (RCC 1980 pag. 554). Deve inoltre essere ricordato che pure secondo il nuovo disciplinamento giurisprudenziale non solo la detenzione, ma pure ogni altra forma di privazione della libertŕ personale disposta dall'autoritŕ penale, compreso il soggiorno in una casa d'educazione al lavoro, costituisce un motivo di sospensione del diritto alla rendita d'invaliditŕ (DTF 113 V 278 consid. 2c).Dato quanto precede, deve essere concluso che ricorre nel presente caso una di queste ipotesi.
5. a) Resta da esaminare se, data la particolaritŕ della fattispecie, i principi sopra esposti siano comunque applicabili in concreto.Al riguardo occorre anzitutto rilevare che senz'altro č vero che, in generale, il detenuto č mantenuto dall'ente pubblico, nel senso che i costi di una misura penale sono di massima assunti dalla collettivitŕ. Č pure vero d'altro canto che chi č privato della libertŕ ed č invalido non dovrebbe, dal profilo economico, essere avantaggiato rispetto a chi č valido e per il fatto della detenzione non puň esercitare un'attivitŕ lucrativa dipendente o indipendente. Č comunque da rilevare che, giŕ secondo la precedente giurisprudenza, si era ammesso che il condannato, cui la rendita era stata soppressa, riacquistava il diritto a rendita nel momento del passaggio al regime di semi-libertŕ, oppure a quello della libertŕ condizionale. Questa Corte ha in particolare osservato che il detenuto posto al beneficio di un tale regime ha la possibilitŕ di esercitare un'attivitŕ lucrativa e che, trattandosi di un invalido, il BGE 116 V 20 S. 23danno alla salute puň, con l'istituzione del nuovo regime, nuovamente far insorgere un'incapacitŕ di guadagno (DTF 110 V 289 consid. 3, DTF 107 V 223 consid. 4). Orbene, a precisazione di quanto questa Corte ha affermato adottando la recente giurisprudenza, non si puň prescindere dal considerare, se non lo statuto, quantomeno le modalitŕ che accompagnano la misura privativa della libertŕ personale. Non determinante č invece (DTF 113 V 277 consid. 2b) il criterio dedotto da chi sostenga le spese di mantenimento del detenuto, ente pubblico o assicurato. Č evidente che in un caso il privato della libertŕ non č immediatamente costretto a sopperire, con il guadagno, ai suoi bisogni di esistenza, il che si verifica nell'altro. Ma ciň non č che una conseguenza della condanna o della misura, mentre in sostanza puň in ambedue le ipotesi verificarsi che il condannato, in quanto nullatenente, non possa far fronte ai suoi obblighi pecuniari, e che a ciň si ovvii mediante l'intervento dell'ente pubblico. In altri termini, anche l'assicurato valido, internato in un Cantone in cui la collettivitŕ non assume i costi dell'internamento, sarŕ, se nullatenente, mantenuto dall'ente pubblico per quanto riguarda l'assunzione dei costi dell'internamento. Né motivo di tale intervento sarŕ l'invaliditŕ, bensě la nullatenenza dell'assicurato.b) Risulta dalle precedenti considerazioni che il criterio - quando si escluda il lavoro cui il recluso č tenuto e che comporta la modesta retribuzione di un peculio -, anziché dedurlo da chi sostenga le spese di mantenimento del detenuto, deve essere ricercato nel regime cui il privato della libertŕ č soggetto. Se tale regime, malgrado la condanna o la misura, consente comunque alla persona valida privata della libertŕ di attendere a un'attivitŕ lucrativa sufficiente quantomeno a garantire la sussistenza, allora si accorderŕ la rendita di invaliditŕ al detenuto invalido, il quale, nelle stesse condizioni, non puň, e solo per ragioni di salute, attendere ad analoga attivitŕ.