Urteilskopf
125 I 389
35. Estratto della sentenza 26 luglio 1999 della I Corte civile nella causa Beloedil SA contro Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile e II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste
Konkordatsschiedsgerichtsbarkeit; Schiedsgericht. Begriff des Schiedsgerichts im Sinne des KSG (E. 4a). Rechtsnatur der Entscheide des ŤCollegio arbitrale dell'edilizia e del genio civileť im Kanton Tessin (E. 4b). Art. 6 KSG und Art. 8 KSG: Form des Schiedsvertrags und Kompetenz des Schiedsgerichts (E. 4c). Parteientschädigung für das bundesgerichtliche Verfahren zu Lasten des Kantons Tessin (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 389
BGE 125 I 389 S. 389
A.- Nel corso dei primi mesi del 1997 la Beloedil S.A. ha ottenuto da ciascuno dei suoi ventitré dipendenti l'accordo a una riduzione del salario individuale. Questa pattuizione non č stata accettata BGE 125 I 389 S. 390dalla Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile, la quale ha invitato la datrice di lavoro a ripristinare gli stipendi precedenti, con effetto retroattivo al 1o gennaio 1997.Adito dall'impresa, il Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile ha confermato la situazione anticontrattuale creata dal citato accordo salariale.
B.- Il ricorso per nullitŕ presentato dalla Beloedil S.A. contro quest'ultima decisione č stato dichiarato irricevibile dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 23 febbraio 1999. La Corte ha infatti negato la qualitŕ di tribunale arbitrale al Collegio arbitrale e, di conseguenza, escluso la possibilitŕ di impugnare le sue decisioni mediante il menzionato rimedio giuridico.
C.- Postulando l'annullamento della sentenza cantonale, la Beloedil S.A. č tempestivamente insorta al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 36 CA nonché dell'art. 4 Cost. In accoglimento del gravame il Tribunale federale ha annullato la pronunzia impugnata.
Erwägungen
Dai considerandi:
4. a) Giusta l'art. 1 CA, RS 279, il Concordato si applica ad ogni procedimento davanti a un tribunale arbitrale con sede in un Cantone concordatario. Si intende con ciň un'autoritŕ composta da privati incaricati direttamente o indirettamente dalle parti, mediante contratto, di dirimere una controversia al posto dell'autoritŕ giudiziaria normalmente competente (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, n. 1.2 ad art. 1 CA, pag. 26). Il lodo arbitrale puň dunque venir definito come un giudizio pronunciato da un tribunale non statale cui le parti hanno affidato il compito di decidere su una pretesa dipendente dalla loro libera disposizione (art. 5 CA).Il Tribunale federale ha giŕ avuto modo di definire le condizioni necessarie affinché un lodo arbitrale possa essere equiparato alle sentenze dei tribunali ordinari. Il tribunale arbitrale deve in particolare offrire sufficienti garanzie di imparzialitŕ e d'indipendenza, cosě come prescritto dall'art. 58 Cost.; in caso contrario il lodo non puň valere quale sentenza civile con forza esecutiva in tutta la Svizzera (art. 61 Cost.). Un tribunale che funge contemporaneamente da organo di un'associazione che partecipa al procedimento in qualitŕ -di parte non fornisce garanzie d'indipendenza sufficienti, le sue decisioni rappresentando una semplice manifestazione di volontŕ BGE 125 I 389 S. 391dell'associazione interessata; non si tratta di atti giudiziari ma bensě di atti che riguardano la gestione dell'associazione. Simili decisioni non possono essere considerate come lodi arbitrali ai sensi del CA; esse non possono, di conseguenza, essere impugnate mediante il rimedio giuridico previsto dal Concordato (art. 36 CA; DTF 119 II 271 consid. 3b con rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali).Come pertinentemente rilevato da Jolidon (Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984), occorre dunque stabilire se l'organo in questione - talora definito Ťtribunale arbitraleť, Ťcommissione arbitraleť o Ťcommissione pariteticať - con la sua decisione - a volte denominata Ťsentenzať o Ťgiudizioť - esprime o sia chiamato ad esprimere la volontŕ interna di una societŕ, di un gruppo di esse oppure di terze persone vincolate dall'impegno di rispettarne le decisioni; in questo caso si č in presenza - come appena spiegato - di un cosiddetto ŤVereinsbeschlussť, che non puň, a priori, valere quale lodo arbitrale. Diverso č invece il caso in cui l'organo č stato costituito per dirimere definitivamente il litigio - escludendo cosě la competenza dei tribunali ordinari - in quanto esso non č tenuto semplicemente ad esprimere la volontŕ della persona giuridica in nome della quale agisce (n. 235 ad art. 1 CA, pag. 66 seg.).b) Visto quanto precede, non puň essere condivisa l'opinione della Corte cantonale, per la quale assurge a principio assoluto l'impossibilitŕ di impugnare con un ricorso per nullitŕ - ai sensi dell'art. 36 CA - le decisioni emanate da una commissione paritetica o da una commissione di ricorso previste nel Contratto Collettivo di Lavoro (CCL), non potendo quest'autoritŕ valere quale tribunale arbitrale. In realtŕ tutto dipende dal contenuto del CCL e dal grado d'indipendenza conferito alla commissione paritetica e all'autoritŕ di ricorso.In concreto, il tenore delle disposizioni del CCL che regolano il Collegio arbitrale non induce a ritenere ch'esso debba esprimere la volontŕ interna di una - o piů - delle parti vincolate dal contratto collettivo. Né si puň asserire ch'esso č un'organo della commissione paritetica cantonale, costituita in associazione giusta l'art. 76 n. 1 Contratto Nationale Mantello (CNM); esso viene infatti organizzato secondo un sistema indipendente da tale commissione, la quale non partecipa alla designazione dei membri del Collegio arbitrale, il cui Presidente viene scelto dal Presidente del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (cfr. art. 12.1.1 CCL).La costituzione di un tale tribunale arbitrale privato non viola alcuna disposizione del diritto federale o cantonale, potendo le parti di un contratto collettivo affidare a un tribunale di questo genere il compito BGE 125 I 389 S. 392di statuire sulle loro controversie (STAEHELIN/VISCHER in: Zürcher Kommentar, n. 89 e 92 ad art. 357a CO; cfr. DTF 107 Ia 152). Numerose sono d'altro canto le convenzioni collettive che prevedono la competenza di un tribunale arbitrale a decidere i ricorsi interposti contro le decisioni d'un organo paritetico e che organizzano la costituzione e composizione di quest'autoritŕ in modo da renderla indipendente dai firmatari della convenzione collettiva (STÖCKLI, Der Inhalt des Gesamtarbeitsvertrages, Berna 1990, n. 2.3.2 lett. f a pag. 77, pag. 84, pag. 89 segg., n. 3.5.2 pag. 133 segg.). A titolo di esempio basti rammentare il Tribunale arbitrale orologiero (evocato da JOLIDON, op.cit., n. 323 lett. a ad art. 1 CA, pag. 74).In conclusione, il Collegio arbitrale per il settore dell'edilizia nel Canton Ticino, costituito conformemente all'art. 12 CCL, č un regolare tribunale arbitrale, cui č stato affidato il compito di dirimere le controversie al posto dei tribunali ordinari. Le sue decisioni sono dei lodi arbitrali - che non hanno nulla a che vedere con i ŤVereinsbeschlüsseť - che possono venir impugnati con un ricorso per nullitŕ ai sensi dell'art. 36 CA dinanzi all'autoritŕ giudiziaria prevista dalla medesima norma. La Corte cantonale ha dunque rifiutato a torto di entrare nel merito del ricorso per nullitŕ presentato dalla ricorrente contro la decisione emanata dal Collegio arbitrale.c) Č pur vero, come l'ammette la ricorrente, che le esigenze di forma poste al patto d'arbitrato dall'art. 6 CA non sono ossequiate. In effetti, giusta l'art. 6 cpv. 2 CA, il patto d'arbitrato - necessariamente scritto - puň risultare da una dichiarazione scritta d'adesione a una persona giuridica, se detta dichiarazione si riferisce espressamente alla clausola compromissoria contenuta negli statuti o in un regolamento che ne deriva. Questi principi valgono anche per il contratto collettivo di lavoro che prevede l'arbitrato: le parti devono sottomettervisi per iscritto e il patto d'arbitrato non puň fare l'oggetto di una decisione d'estensione (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., n. 2 in fine ad art. 6 CA, pag. 61).Un simile vizio puň essere tuttavia sanato mediante l'accettazione tacita della competenza del tribunale arbitrale, ai sensi dell'art. 8 CA, quando la parte convenuta entra nel merito della lite senza eccepire la competenza del giudice adito (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., n. 3 ad art. 6 CA, pag. 61). Questa circostanza si č verificata nella fattispecie in esame: né la commissione paritetica cantonale né le parti firmatarie del contratto collettivo hanno infatti contestato la competenza del Tribunale arbitrale adito dall'impresa. BGE 125 I 389 S. 393
5. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata siccome in contrasto con l'art. 36 CA. La Corte cantonale č tenuta ad esaminare la controversia nel merito e a statuire sul ricorso per nullitŕ.Ritenute le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del gravame, appare opportuno imporre al Cantone Ticino il versamento di un'adeguata indennitŕ per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 2 OG; cfr. DTF 109 Ia 5 consid. 5 pag. 11); esso viene per contro dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG).