[AZA 7] I 18/01 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere Sentenza del 17 agosto 2001 nella causa G._______, Italia, ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, Via Visconti 2, 6500 Bellinzona, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna Fatti : A.- Con decisione del 25 marzo 1997, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha posto G._______, cittadino italiano nato nel 1966, di professione muratore/carpentiere, al beneficio di una rendita intera d'invaliditŕ con effetto dal 1° ottobre 1995, a dipendenza di una invaliditŕ del 70% addebitabile a ernia discale in L4/5 e a discopatia degenerativa in L5/S1. In seguito al rimpatrio in Italia, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) in data 24 giugno 1998 ha dato avvio a una procedura di revisione della rendita. Sulla scorta della documentazione medica aggiornata, come pure di un rapporto del Servizio preposto alla valutazione dell'invaliditŕ, l'Ufficio, dopo aver sottoposto all'assicurato un progetto di decisione ed aver esaminato le osservazioni di quest'ultimo, prodotte tramite l'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), con atto del 2 novembre 1999 ha disposto la soppressione della rendita intera e la sua sostituzione con una mezza rendita dal 1° gennaio 2000, ritenendo l'interessato in grado di svolgere un'attivitŕ confacente al suo migliorato stato di salute e di conseguire piů di un terzo del guadagno che avrebbe potuto ottenere senza l'insorgere dell'invaliditŕ. B.- G._______, sempre assistito dall'OCST, č insorto contro il provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, dopo avere proceduto a un nuovo raffronto dei redditi, con pronunzia del 22 novembre 2000 ha respinto il gravame, attestando un grado di invaliditŕ del 55,36%. C.- G._______, sempre assistito dall'OCST, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento del giudizio commissionale e conseguentemente il ripristino della rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 2000. Contesta il presunto miglioramento delle condizioni valetudinarie e della capacitŕ di guadagno e stima quest'ultima - sulla scorta di un proprio raffronto dei redditi - al 27%. L'UAI propone di respingere il ricorso e produce un ulteriore parere del Servizio preposto alla valutazione dell'invaliditŕ, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Diritto : 1.- Nell'impugnato giudizio, i primi giudici hanno giŕ correttamente esposto i presupposti che disciplinano l'insorgere del diritto a prestazioni d'invaliditŕ, cosě come le norme che definiscono il loro limite pensionabile e le condizioni di revisione di una rendita (art. 41 LAI; art. 4, 28 e 29 LAI). A questa esposizione puň essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) E' comunque utile rammentare che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invaliditŕ č determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altre parole, l'invaliditŕ, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, č un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattivitŕ dell'assicurato, ci si fonderŕ sui fatti di natura medica, purché questi permettano di valutare l'incapacitŕ lavorativa dell'interessato nell'attivitŕ da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) Va infine rilevato che, giusta l'art. 41 LAI, costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibile di influire sul grado di invaliditŕ e che una siffatta circostanza si verifica non soltanto nel caso di una variazione sensibile dello stato di salute, bensě anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacitŕ di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito un cambiamento notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 3.- I giudici di prime cure hanno ritenuto che lo stato di salute del ricorrente all'inizio del 1999 era sensibilmente migliorato rispetto all'ottobre 1995 - periodo a partire dal quale l'interessato č stato posto al beneficio della rendita intera. In particolare hanno osservato che erano venute meno le limitazioni di tipo funzionale a livello del tronco, erano scomparse le irritazioni radicolari lombari e lombosacrali e non erano piů riscontrabili i disturbi sensori (termico, circolatorio, osteoarticolare) agli arti inferiori e la parestesia della gamba sinistra. Dal profilo della capacitŕ lavorativa, la pronunzia commissionale ha fatto proprie le conclusioni del dott. P._______ attestanti all'insorgente una capacitŕ lavorativa del 50% in attivitŕ di tipo leggero, che non comportino sforzi che richiedono un sovraccarico del rachide. 4.- Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi da questa valutazione, frutto di approfonditi accertamenti specialistici. Non puň pertanto essere condiviso l'argomento ricorsuale secondo cui non sarebbe intervenuta alcuna modifica rilevante nelle circostanze di fatto suscettibile di influire sul grado di invaliditŕ e di giustificare una revisione della rendita. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'amministrazione non ha espresso una diversa valutazione di una medesima situazione valetudinaria, ma ha constatato sulla scorta di un convincente referto peritale, fondato su riscontri obiettivi, l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute a quattro anni di distanza dalla nascita del diritto alla rendita intera. 5.- Occorre pertanto esaminare se all'intervenuto incremento dell'abilitŕ lavorativa corrisponda anche una modifica della capacitŕ di guadagno, tale da giustificare la sostituzione della rendita intera con una mezza pensione d'invaliditŕ. Per verificare la questione č necessario procedere a un confronto dei redditi determinanti. a) In una recente sentenza, questo Tribunale ha rilevato che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacitŕ lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attivitŕ effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attivitŕ lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invaliditŕ, puň essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215). Nell'ambito della stessa giurisprudenza č stato precisato che per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, etŕ, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacitŕ residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, č possibile operare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, puň arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tuttavia, tale deduzione non č automatica, bensě viene concessa solo quando nel singolo caso vi sono concreti elementi che impongono una siffatta correzione. In questo giudizio, il giudice non si scosterŕ senza motivo dalla valutazione dell'amministrazione (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6). b) Il Servizio amministrativo responsabile per il confronto dei redditi ha considerato quale guadagno da valido quello indicato dal datore di lavoro nell'apposito questionario e quale salario da invalido quello corrispondente all'attivitŕ sostitutiva meno remunerata risultante dalle statistiche ufficiali, giungendo a stabilire una perdita di guadagno oscillante tra il 64,72% e il 55,31%. I primi giudici, dal canto loro, pur rivedendo le modalitŕ di calcolo applicate dal servizio dell'UAI e adeguando i dati all'evoluzione dei salari nel settore specifico, ne hanno sostanzialmente confermato il risultato. Dal nuovo raffronto dei redditi č scaturita un'incapacitŕ di guadagno del 55,36%. c) Il ricorrente censura il giudizio querelato nella misura in cui esso si fonda su un reddito da valido che procede dalla mera indicizzazione dell'ultimo salario conseguito dall'assicurato prima di divenire inabile al lavoro. Da parte sua, al posto del reddito di fr. 4'599. 40 fissato dai primi giudici, l'interessato propone un guadagno mensile di fr. 4'746. 65 (13a mensilitŕ inclusa), calcolato sulla base degli adeguamenti salariali stabiliti dal contratto collettivo di lavoro nel settore dell'edilizia e del genio civile per il periodo tra il 1994 e il 1999. L'insorgente critica inoltre la determinazione del salario da invalido che, a mente sua, sarebbe di molto inferiore a quello ritenuto dai primi giudici in fr. 1'620. 80 mensili e dovrebbe essere stabilito in fr. 1'273.-, determinando cosě un grado d'invaliditŕ del 73,18%. 6.- Né il raffronto dei redditi applicato dall'amministrazione, né quello propugnato dal ricorrente convincono appieno. Cosě, mentre l'amministrazione omette di adeguare i dati relativi all'ultimo stipendio ottenuto dall'assicurato prima dell'insorgere del danno alla salute all'evoluzione dei salari fino al momento della decisione querelata (cfr. sentenza del 18 ottobre 2000 in re J., I 655/99; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 1997, pag. 205 e 206; RCC 1991 pag. 332 consid. 3a), l'insorgente, da parte sua, pretende erroneamente che - tra le diverse categorie professionali entranti in linea di conto - venga preso in considerazione quale guadagno da invalido quello piů basso conseguibile da un lavoratore senza apprendistato professionale né formazione empirica, disattendendo cosě il principio che stabilisce per ogni assicurato l'obbligo di intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacitŕ e di mettere a frutto le residue risorse onde limitare per quanto possibile il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). 7.- Sostanzialmente convincente ed equilibrato, e quindi conforme anche al principio che obbliga l'assicurato a ridurre il danno, appare invece il raffronto dei redditi adottato dai primi giudici, i quali, intravedendo i limiti della valutazione dell'amministrazione, hanno provveduto ad attualizzarla, aggiornando i dati statistici all'evoluzione (media) dei salari intervenuta nel frattempo. Il salario da valido puň cosě essere stabilito per arrotondamento in fr. 4'600.-, mentre quello da invalido puň, a sua volta, essere fissato, con i primi giudici, in fr. 4'100.-, come risulta dai rilevamenti statistici per un'attivitŕ di operaio non qualificato nell'industria tessile, per la quale l'interessato č stato considerato idoneo nella misura del 50%. Tale importo deve pertanto essere computato ai fini della determinazione dell'incapacitŕ di guadagno nella misura della metŕ e, meglio, di fr. 2'050.-. 8.- Nelle osservazioni al ricorso, l'amministrazione, tramite il Servizio preposto alla valutazione del grado d'invaliditŕ, propone, in ossequio alla piů recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), di concedere un'ulteriore deduzione del 5% dal guadagno da invalido e di ridurlo cosě a fr. 1'947. 50. La questione di sapere se la correzione proposta dall'amministrazione sia giustificata, pur potendo dare adito a qualche perplessitŕ - dal momento che la situazione del ricorrente non si scosta da quella di molte altre persone della sua etŕ alla ricerca di lavoro, tanto piů che egli, avendo lavorato per oltre dieci anni in Ticino per la medesima impresa a condizioni salariali normali, non č sottoposto a particolari restrizioni di accesso al mercato del lavoro -, puň restare irrisolta poiché comunque, anche applicando - nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'assicurato - la riduzione proposta, il grado di invaliditŕ si situerebbe al 57,66% e non raggiungerebbe il limite per ottenere una rendita intera. Parimenti, tale soglia non verrebbe nemmeno raggiunta se il reddito da valido venisse determinato sulla base dei dati indicati dal ricorrente (fr. 4'746. 65 mensili). Anche in questa evenienza, infatti, la differenza tra i due guadagni raggiungerebbe al massimo il 58,97%. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia : I.Il ricorso di diritto amministrativo č respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 17 agosto 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :