Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.73/2003 /bom Sentenza del 17 settembre 2003 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Reeb e Catenazzi, cancelliere Crameri. Parti U.________, C.________, ricorrenti, patrocinate dall'avv. Rossano Pinna, Studio legale Sganzini, Bernasconi, Peter & Gaggini, via Somaini 10/via P. Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano, contro Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. Oggetto assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del 28 febbraio 2003 del Ministero pubblico della Confederazione. Fatti: A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilitŕ finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo č il beneficiario economico. Il 4 ottobre 2000 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione della documentazione di conti intestati alla C.________ e alla U.________, indicate in un complemento rogatoriale. Con sentenza del 13 marzo 2001 (causa 1A.285/2000) il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dalle due societŕ, mentre con sentenza del 15 febbraio 2002 (1A.37/2002) ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso un'ulteriore trasmissione di giustificativi bancari. B. Mediante complementi del 20 maggio, del 21 giugno e del 5 settembre 2002 la Procura di Milano ha chiesto alle Autoritŕ svizzere di eseguire ulteriori misure di assistenza nell'ambito del procedimento penale contro V.________, B.________, F.________ e P.________, per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio. Con ordinanze di entrata in materia del 25 giugno 2002 il MPC ha ammesso le domande complementari e, con decisioni incidentali del 13 settembre 2002, ordinato, come chiesto dall'Autoritŕ estera, l'interrogatorio, alla presenza di magistrati esteri, come testimoni di S.________ e di T.________, entrambi funzionari della X.________SA di Lugano e, in qualitŕ di persone informate sui fatti, di A.________ e D.________. Avverso queste decisioni incidentali la U.________ e la C.________ hanno presentato, il 25 settembre 2002, tre ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale, che li ha respinti, in quanto ammissibili, con sentenze del 30 settembre 2002 (cause 1A.195-197/2002). Le audizioni hanno avuto luogo il 26 giugno e il 2 e 3 ottobre 2002. Con quattro distinte decisioni di chiusura del 28 febbraio 2003 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia dei verbali di interrogatorio. C. La U.________ e la C.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di invitare l'Ufficio federale di giustizia a richiedere determinate informazioni complementari alla Procura di Milano e di sospendere la procedura ricorsuale, concedendo alle parti la facoltŕ di esprimersi sulla risposta prodotta dall'Autoritŕ richiedente; in via subordinata chiedono di annullare le quattro decisioni del MPC. L'Ufficio federale di giustizia propone la reiezione del ricorso, il MPC di respingerlo in quanto ammissibile. Diritto: 1. 1.1 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autoritŕ federale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo č ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). 1.2 Le ricorrenti, tenute ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano sulla circostanza che le dichiarazioni dei testimoni concernono fatti che le riguardano e che apparterrebbero alla loro sfera segreta, protetta dal segreto d'affari (art. 162 CP) e dal segreto bancario. 1.2.1 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui č chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459 consid. 2c). Terzi, anche se toccati personalmente dalle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio, non sono per contro legittimati a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2b, 123 II 153 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2c, 121 II 459 consid. 2c). 1.2.2 Il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria č legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto qualora le informazioni ivi contenute siano equiparabili a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarla (DTF 124 II 180 consid. 2; causa 1A.141/1998, sentenza del 9 febbraio 1999, consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi inerente alla legittimazione č stata ammessa unicamente nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari. Come č noto alle ricorrenti, il fatto che i testi avrebbero svelato informazioni coperte dal segreto d'affari e bancario non č decisivo. Del resto, il segreto bancario non osta, da solo, all'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa): se le altre condizioni dell'assistenza sono adempiute, non si giustifica, di massima, di rifiutarla al solo scopo di proteggerlo (DTF 123 II 153 consid. 7). 1.3 Le ricorrenti si limitano ad affermare, in maniera del tutto generica e senza precisare i passaggi nei verbali, che il contenuto delle audizioni sarebbe equiparabile a una trasmissione di documenti bancari, visto che si tratta di informazioni sulle modalitŕ di apertura dei conti e le operazioni effettuatevi: con ciň, esse non dimostrano che si sarebbe in presenza della sopra menzionata eccezione e di un'elusione delle norme sulla protezione giuridica, tanto meno nella fattispecie, ove la documentazione dei conti č giŕ stata trasmessa all'Autoritŕ richiedente (DTF 124 II 180 consid. 2c in fine; cause 1A.285/2000 e 1A.37/2002). Come č stato giŕ rilevato nelle decisioni sui ricorsi interposti dalle ricorrenti contro le audizioni (cause 1A.195-197/2002), la loro legittimazione dev'essere quindi negata. 2. 2.1 A prescindere dall'inammissibilitŕ per difetto di legittimazione, il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato. Le ricorrenti incentrano le critiche sull'asserita lacunositŕ della rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996 e adducono ch'essa non indicherebbe gli atti illeciti né preciserebbe il loro coinvolgimento in questi supposti reati. La censura sarebbe chiaramente priva di fondamento: l'ammissibilitŕ della richiesta iniziale č giŕ stata accertata dal Tribunale federale, che ha altresě ritenuto l'esposto dei fatti, non lacunoso, conforme alle esigenze poste dagli art. 14 CEAG e 28 AIMP (cause 1A.285/2000, sentenza del 13 marzo 2001, consid. 1b, e 1A.267/1999, sentenza del 7 gennaio 2000). La richiesta di invitare l'Autoritŕ richiedente a fornire informazioni complementari dovrebbe pertanto essere disattesa; d'altra parte, le ricorrenti potrebbero criticare solo i complementi del 20 maggio, del 21 giugno e del 5 settembre 2002 sui quali il Tribunale federale non si č ancora pronunciato (DTF 117 Ib 330 consid. 4, 116 Ib 89 consid. 1b; cfr. anche DTF 122 II 367 consid. 1c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matičre pénale, Berna 1999, n. 166 pag. 124). 2.1.1 In tale ambito esse fanno in particolare valere una violazione del principio della proporzionalitŕ: in effetti, mancando i requisiti per la punibilitŕ dei reati, specialmente riguardo all'accusa di falso in bilancio, i verbali d'interrogatorio non sarebbero piů utilizzabili nel procedimento estero. La censura non reggerebbe, come il Tribunale ha giŕ avuto occasione di rilevare. Con l'entrata in vigore, il 16 aprile 2002, delle nuove norme italiane in materia di reati societari, il previgente reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 CCI), che aveva un carattere penale giustificante l'assistenza, č stato sostituito dai nuovi art. 2621 CCI (false comunicazioni sociali) e 2622 CCI (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori). Anche secondo tali norme il falso in bilancio costituisce, di massima, un illecito di natura penale e non solo di carattere amministrativo. Non spetta al Tribunale federale esaminare le questioni del regime transitorio (causa 1A.202/2002, sentenza del 14 febbraio 2002, consid. 3). 2.1.2 Le ricorrenti contestano l'adempimento del principio della doppia punibilitŕ, sostenendo che l'art. 160 CP punirebbe soltanto la ricettazione di cose, e non di crediti. L'assunto non dev'essere esaminato oltre, ritenuto ch'esso non sarebbe comunque decisivo: in effetti, le ricorrenti disattendono che l'assistenza giudiziaria puň essere concessa quando č richiesta per la repressione di piů reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Ora, il Tribunale federale ha giŕ stabilito che i fatti addotti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero. La stessa conclusione vale per il quesito di sapere se siano adempiute le condizioni del reato di frode fiscale addotto nelle domande complementari del 2002, visto che l'assistenza dev'essere comunque concessa per le altre infrazioni. 2.1.3 Riguardo all'accusa di appropriazione indebita le ricorrenti adducono che, secondo il diritto italiano, il reato sarebbe punibile soltanto su querela, che non risulterebbe essere stata presentata. Anche questa critica non reggerebbe, visto che la querela penale č presupposto processuale e non condizione di punibilitŕ (causa 1A.28/1998, sentenza dell'8 ottobre 1998, consid. 5e, apparsa in Rep 1998 134; causa 1A.213/1994, sentenza del 17 maggio 1995, consid. 3b apparsa in Rep 1995 120; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b; Zimmermann, op. cit., n. 353). 2.1.4 Le ricorrenti si diffondono inoltre sull'acquisizione, mediante rogatoria nel Regno Unito, di documenti da parte delle Autoritŕ italiane relativi alla Societŕ N.________ che, a loro dire, sarebbe stata confusa con la M.________ Ltd.; richiamando l'art. 729 comma 1 CPP italiano, concernente l'utilizzabilitŕ degli atti assunti per rogatoria, adducono un asserito, mancato rispetto del principio della specialitŕ da parte dell'Italia nei confronti della Gran Bretagna. Ne concludono che, salvo espressa autorizzazione delle Autoritŕ britanniche, di cui si dovrebbe accertare l'esistenza negli atti di causa, i documenti trasmessi da quella Autoritŕ non potrebbero essere utilizzati. Tuttavia non spetta al Giudice svizzero dell'assistenza pronunciarsi sull'utilizzabilitŕ di dette carte nell'ambito di un altro procedimento penale italiano e concernente un altro Stato richiesto. 2.1.5 Le ricorrenti sostengono che sarebbe inutile trasmettere i verbali di interrogatorio litigiosi, poiché concernerebbero circostanze giŕ contenute in documenti in possesso delle Autoritŕ italiane, acquisiti nell'ambito di un altro procedimento penale e inutilizzabili, in quanto sottoposti al vincolo di specialitŕ, in quello che ha originato la presente rogatoria. Ora, ricordato che, come hanno rilevato le ricorrenti, l'inutilizzabilitŕ non č certa e che si tratta quindi di semplici ipotesi, spetterŕ al Giudice del merito italiano vagliare tale questione. L'utilitŕ e la rilevanza potenziale dei verbali per il procedimento estero non possono pertanto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Del resto, secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda d'assistenza č irricevibile se vi č motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c), norme peraltro non invocate dalle ricorrenti. Esse non sostengono perň, né dimostrano che, nel quadro del procedimento italiano, non potrebbero avvalersi di tali principi e delle garanzie dell'art. 729 CPP italiano. 2.2 Infine, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciň che non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera inoltre che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si č nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciň che non č qui il caso; l'Autoritŕ di esecuzione non deve d'altra parte esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., 168). Del resto, i complementi litigiosi dimostrano l'interesse dell'Autoritŕ richiedente a proseguire le attivitŕ investigative. 3. Per i motivi esposti, il ricorso č inammissibile per mancanza di legittimazione. Le abbondanziali argomentazioni esposte nel considerando 2 mostrano ch'esso sarebbe comunque infondato nel merito. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- č posta a carico delle ricorrenti. 3. Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione (MPC/ECI/3/02/0032) e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 95 799). Losanna, 17 settembre 2003 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: