Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_356/2013 Decreto del 26 novembre 2013 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Eusebio, in qualitŕ di Giudice dell'istruzione, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente, Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto Denegata e ritardata giustizia, ricorso contro la decisione emanata il 21marzo 2013 dalla Pretura penale del Cantone Ticino. Considerando: che, per quanto qui interessa, con decreto di accusa del 10 agosto 2011 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.________ per diffamazione nei confronti dell'avv. B.________; che, in seguito all'opposizione interposta da A.________, il 21 marzo 2013 ha avuto luogo il dibattimento dinanzi alla Pretura penale, conclusosi con la condanna dell'insorgente; che con scritto del 26 marzo 2013 l'interessata ha annunciato l'appello e chiesto la motivazione della sentenza, richieste ribadite in seguito; che il 9 ottobre 2013 l'interessata ha presentato un ricorso per denegata giustizia al Tribunale federale, in quanto, richiamato l'art. 84 cpv. 4 CPP, il termine di 60 giorni era scaduto e la sentenza motivata non ancora notificata; che con scritto del 18 ottobre 2013 la Pretura penale ha comunicato al Tribunale federale che nel frattempo la sentenza motivata era stata intimata alle parti e l'incarto trasmesso alla Corte di appello e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP); che la ricorrente, invitata a esprimersi sul fatto che in tali circostanze il ricorso parrebbe essere divenuto privo di oggetto, non si č pronunciata al riguardo; che l'emanazione della decisione motivata e la trasmissione dell'incarto alla CARP rendono privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia, la cui ammissibilitŕ č peraltro piů che dubbia, ricordato che, come indicato nel dispositivo della sentenza del 21 marzo 2013 intimato seduta stante alla ricorrente, la stessa puň essere impugnata mediante appello: la criticata sentenza della Pretura penale non costituisce pertanto una decisione dell'autoritŕ cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF); che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF); che in concreto si puň rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Pretura penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 26 novembre 2013 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Eusebio Crameri