Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_366/2016 Sentenza del 5 ottobre 2016 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Marco Villa, Corte delle assise criminali, via Pretorio 16, 6900 Lugano, Oggetto Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, ricusazione e sospensione del dibattimento, ricorso contro la decisione del 3 ottobre 2016 della Corte delle assise criminali. Considerando: che con "istanza di concessione effetto sospensivo e istanza cautelare d'urgenza di sospensione processo a Lugano" del 4 ottobre 2016 l'avv. A.________ chiede al Tribunale federale di ordinare urgentemente la sospensione del processo penale avviato nei suoi confronti il 3 ottobre precedente dinanzi alla Corte delle assise criminali (incarto n. 72.2015.133); che nelle conclusioni ella postula, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di accogliere l'istanza di ricusazione del Presidente della citata Corte, di accertare la nullitŕ della decisione di quest'ultimo del 3 ottobre 2016 di considerare ingiustificata la sua assenza al dibattimento, nonché di accogliere l'istanza di sospensione del processo; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso puň essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59), ricordato che spetta nondimeno alla ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilitŕ del gravame qualora, come in concreto, non siano evidenti, pena l'inammissibilitŕ dello stesso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2); che le conclusioni del ricorso sono manifestamente inammissibili, rilevato che, come noto alla ricorrente, la domanda di ricusazione del Presidente della Corte delle assise č giŕ stata decisa (sentenza 1B_326/2016 del 29 settembre 2016); che, pure come noto alla ricorrente, il fatto di subire un processo penale non costituisce un pregiudizio irreparabile e che le "decisioni" prese sulla base dell'art. 329 CPP non sono di massima impugnabili (DTF 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 204 seg.; sentenza 1B_326/2016); che, per di piů, il ricorso presentato avverso tali decisioni, come le censure rivolte contro lo svolgimento della procedura contumaciale e la richiesta di tempo per la nomina di un difensore di fiducia, non emanate dall'autoritŕ cantonale di ultima istanza, sono chiaramente inammissibili per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF); che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che si puň rinunciare eccezionalmente a prelevare spese; che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alla ricorrente, all'avv. Caterina Jaquinta Defilippi, al Ministero pubblico e al Tribunale penale cantonale. Losanna, 5 ottobre 2016 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri