Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_289/2010 Decreto del 21 giugno 2010 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Féraud, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto esonero dal pagamento della tassa di giustizia (revisione), ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2010 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che il 7 giugno 2010 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro una decisione emanata il 7 maggio 2010 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo; che con scritto del 16 giugno 2010 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame; che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF); che in caso di desistenza il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare spese; per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 21 giugno 2010 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Féraud Crameri