[AZA 7] I 204/01 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere Sentenza del 20 agosto 2001 nella causa C._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Ilario Bondolfi, Karlihofplatz 3, 7002 Coira, contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni Ufficio AI, Ottostrasse 24, Coira, opponente, e Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 7001 Coira Fatti : A.- C._________, nato nel 1945, giŕ titolare di uno studio d'architettura a P._________ e impiegato in attivitŕ salariate accessorie nell'ambito dell'insegnamento professionale, della protezione civile, del corpo pompieri, dell'estimo di immobili e dei loro danni, dal luglio 1997 accusa importanti problemi visivi, segnatamente una trombosi venosa centrale bilaterale agli occhi con riduzione del visus a circa 0,2, un diabete mellito insulino-dipendente con polineuropatia, nefropatia, micro- e macroangiopatia, arteriopatia periferica, stato dopo amputazione del dito V del piede sinistro, coronaropatia, insufficienza cardiaca biventricolare e dal febbraio 1998 uno stato dopo pericardite. Il 1° aprile 1998 C._________ ha presentato all'Ufficio AI (UAI) del Cantone dei Grigioni una domanda di prestazioni. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l'UAI, dopo avere dapprima assegnato al richiedente dei mezzi ausiliari necessari per continuare a svolgere le proprie attivitŕ e in seguito attribuito con effetto dal 1° agosto 1998 un assegno per grandi invalidi di grado esiguo, con due atti separati del 25 agosto 2000 ha posto l'interessato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, stante un grado d'invaliditŕ del 41%, e riconosciuto il diritto a una rendita intera, per un tasso d'invaliditŕ salito al 72%, dal 1° aprile 2000. B.- C._________, assistito dall'avv. Bondolfi, č insorto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo l'erogazione di una rendita intera d'invaliditŕ dal 7 luglio 1998. La Corte cantonale, preso atto della proposta di accoglimento parziale espressa dall'amministrazione limitatamente all'erogazione di un quarto di rendita dal 1° luglio 1998 e di una rendita intera dal 1° gennaio 2000, con pronunzia del 13 febbraio 2001 ha respinto il gravame nella misura in cui esso non č stato riconosciuto dall'UAI. C.- Sempre assistito dal proprio legale, C._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo che gli venga assegnata una mezza rendita dal 1° luglio 1998. L'UAI propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Diritto : 1.- a) Oggetto della presente lite č il tema di sapere se il ricorrente abbia diritto a una mezza rendita di invaliditŕ dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999. Nei considerandi della querelata pronunzia cantonale, alla quale si rinvia, i primi giudici hanno giŕ compiutamente esposto le norme e i principi disciplinanti il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ. b) Giova comunque rammentare che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se č invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se č invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se č invalido almeno al 40 % e che l'invaliditŕ, nell'ambito delle assicurazioni sociali, č un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), i dati economici risultando determinanti. Nel caso di assicurati attivi, il grado di invaliditŕ deve essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi. A tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI), la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invaliditŕ. Se non č possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attivitŕ lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attivitŕ e valutare il grado di invaliditŕ ritenendo l'incidenza della diminuita capacitŕ di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; DTF 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b). Questo metodo particolare di valutazione dell'invaliditŕ si applica soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei redditi da paragonare sia escluso. In siffatte circostanze, l'invaliditŕ viene calcolata secondo le ripercussioni economiche che la riduzione del rendimento esplica sull'attivitŕ concreta della persona assicurata. c) E' infine opportuno rammentare che nella misura in cui la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non č limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non č vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e puň scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG). 2.- Nell'impossibilitŕ di effettuare un paragone dei redditi e in assenza di dati economici e fiscali sufficientemente affidabili, i giudici di primo grado hanno applicato il cosiddetto metodo straordinario per determinare il grado d'invaliditŕ dell'assicurato dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 nell'ambito dell'attivitŕ indipendente. Sulla scorta delle informazioni fornite dall'assicurato medesimo, essi hanno innanzitutto stabilito che, prima dell'insorgere del danno alla salute e del suo aggravamento, il richiedente svolgeva da un lato un'attivitŕ principale indipendente di architetto che lo occupava nella misura del 70% e dall'altro, per il restante 30%, varie attivitŕ salariate accessorie. Aderendo alla valutazione dell'amministrazione, che ha analizzato nel dettaglio le ripercussioni delle affezioni lamentate sul rendimento nei singoli settori dell'attivitŕ principale (direzione, amministrazione, offerte e liquidazioni, progettazione e disegno, direzione lavori in cantiere), la Corte cantonale ha in seguito riconosciuto all'assicurato una incapacitŕ di guadagno del 60% in questo ambito in considerazione soprattutto della grave patologia agli occhi. In particolare, gli č stata attestata una piena inabilitŕ nella direzione dei lavori - campo rappresentante il 30% dell'attivitŕ complessiva -, non potendo egli piů garantire la presenza sui cantieri. Ampiamente limitata č stata considerata anche la capacitŕ di rendimento nel settore della progettazione - la cui incidenza sull'attivitŕ globale č stata stabilita al 35% e la cui limitazione fissata al 20% - come pure in quello della preparazione di offerte e liquidazioni (la cui quota č scesa dal 15% al 5%). Inalterata č invece stata ritenuta la capacitŕ di lavoro nella direzione e amministrazione dell'azienda, la cui incidenza sull'attivitŕ complessiva č stata valutata al 20%. Sulla base di questi elementi i primi giudici hanno fissato la perdita di guadagno nella professione principale al 42% (limitazione del 60% in attivitŕ svolta nella misura del 70%), rilevando che anche tenendo conto di un ulteriore scapito del 10% per le asserite, ma difficilmente comprovabili, difficoltŕ nell'acquisizione e nel contatto con la clientela, il grado d'invaliditŕ si assesterebbe al 49%, senza tuttavia raggiungere la soglia limite necessaria per maturare il diritto alla mezza rendita. 3.- Il ricorrente contesta l'attendibilitŕ della valutazione posta a fondamento della pronunzia cantonale e rileva che le sue conclusioni contrasterebbero manifestamente con i referti medici agli atti. a) Č vero che i primi giudici hanno di fatto tradotto l'estensione degli impedimenti (inabilitŕ lavorativa nei singoli comparti in cui č stata suddivisa l'attivitŕ di architetto) in un'incapacitŕ di guadagno di pari grado. Cionondimeno un'altra soluzione non sarebbe risultata possibile. Come rilevato, la scarsa attendibilitŕ dei dati economici relativi all'attivitŕ indipendente non permetteva infatti alcun confronto. Basti pensare che negli anni 1995-1996, quindi prima dell'insorgere dell'invaliditŕ, l'azienda dell'assicurato denunciava delle perdite e, ciň malgrado, il capitale proprio non diminuiva, anzi aumentava in modo consistente nel 1998. Per il resto, i primi giudici non contestano la gravitŕ della situazione valetudinaria del ricorrente, tant'č che hanno pacificamente aderito alla proposta dell'UAI, formulata nelle osservazioni al ricorso, di assegnargli una rendita intera dal 1° gennaio 2000, mentre per il periodo litigioso essi si sono attenuti alle conclusioni rese dal servizio amministrativo preposto alla valutazione economica degli impedimenti nello svolgimento dell'attivitŕ lucrativa, ritenendo, a giusta ragione e conformemente ai principi giurisprudenziali suesposti (cfr. consid. 1b), determinanti questi accertamenti. b) Le censure del ricorrente appaiono invece fondate nella misura in cui evidenziano alcune incongruenze nei singoli rilevamenti scaturiti dalla citata indagine economica. Appellandosi in particolare ai rapporti del 14 marzo 2000 e del 21 marzo 2001 del centro di reinserimento per ipovedenti di B._________ - i cui responsabili, prendendo posizione sugli accertamenti dell'UAI, avevano rilevato che una capacitŕ lavorativa residua del 30% non poteva verosimilmente essere presa in considerazione -, C._________ contesta che gli sia stata riconosciuta una limitazione nell'attivitŕ di architetto solo nella misura del 60%. In particolare, egli fa notare come gli autori dei due rapporti abbiano espresso forti perplessitŕ in merito alla possibilitŕ - sostenuta dall'amministrazione - di continuare ad esercitare i lavori di progettazione e di disegno nella misura di oltre il 40% rispetto al periodo precedente all'insorgenza dell'invaliditŕ, e abbiano di fatto pure escluso una residua capacitŕ di rendimento di 1/3 nell'allestimento delle offerte, prima di constatare che i mezzi ausiliari in dotazione avevano esplicato effetti positivi limitatamente all'espletamento dei compiti meramente amministrativi, mentre per gli altri processi lavorativi il supporto tecnico non si era dimostrato in grado di sopperire ai deficit visivi, di modo che lo stato di salute, aggravato pure da una artrosi alla mano che limitava ulteriormente l'uso della tastiera, riduceva l'attivitŕ possibile al solo contatto con la clientela e alla consulenza e istruzione interna dei collaboratori, precludendo per il resto all'assicurato di fatto l'attivitŕ di progettazione e di cantiere, come pure l'allestimento di offerte e di liquidazioni. c) Alla luce di quanto precede e in considerazione delle convincenti dichiarazioni rilasciate dai responsabili del centro di reinserimento per ipovedenti, che maggiormente armonizzano con i giudizi espressi nei referti medici all'inserto, si giustifica di elevare al 70% il grado di limitazione di rendimento nell'attivitŕ di architetto e di stabilire di conseguenza al 49% il relativo tasso di invaliditŕ. 4.- Anche se la questione non č stata dibattuta dalle parti, resta da esaminare d'ufficio - in forza del pieno potere cognitivo di cui dispone il Tribunale federale delle assicurazioni in questo contesto (cfr. consid. 1c) - se il ricorrente non presenti comunque un grado di invaliditŕ superiore al 50% nel periodo in esame a dipendenza anche di una incapacitŕ di guadagno sviluppata nell'ambito delle attivitŕ salariate accessorie. Potendo fruire per questa analisi di affidabili elementi di calcolo, che sono stati direttamente elaborati dall'UAI con la ricostruzione dei guadagni conseguiti dall'insorgente nelle singole professioni dal 1995 al 1999 incluso, siffatto esame puň effettuarsi procedendo secondo il sistema ordinario del raffronto dei redditi, ritenendo quale reddito da valido i dati relativi ai salari percepiti nel 1997 - il cui adeguamento, in ragione dell'esito della vertenza, puň anche non trovare applicazione - e quale guadagno da invalido quello effettivamente conseguito da C._________ negli anni 1998 e 1999. Esaminando l'evoluzione dei salari, si nota che, mentre il compenso nell'ambito della protezione civile e dell'insegnamento professionale č rimasto stabile, una netta flessione si č registrata nel settore della stima immobiliare e dei sinistri, come pure in quello di responsabile dei pompieri. Nel complesso, la diminuzione del reddito conseguito nel 1998 rispetto all'anno precedente - per il quale i dati sono simili a quelli del 1996, quando ancora non si erano manifestati gli effetti invalidanti - risulta essere dell'11%, andando ad incidere sulla valutazione complessiva (comprensiva degli impedimenti sia nell'attivitŕ principale indipendente sia in quella salariata accessoria) nella misura del 3,3% (11% di 30%), e facendo elevare il grado di invaliditŕ totale al 52,3%, ossia oltre il limite determinante per ottenere una mezza rendita. 5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di C._________ si appalesa fondato e merita di essere accolto, mentre sono modificati il giudizio cantonale e le decisioni amministrative del 25 agosto 2000 nella misura in cui non gli hanno riconosciuto il diritto a una mezza rendita di invaliditŕ per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999. 6.- La procedura č gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a una indennitŕ per ripetibili in sede federale, mentre sulle ripetibili per la procedura di prima istanza statuirŕ la Corte cantonale tenendo conto dell'esito della presente vertenza. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia : I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato 13 febbraio 2001 e le decisioni impugnate 25 agosto 2000 sono modificati nel senso che al ricorrente č riconosciuto il diritto a una mezza rendita di invaliditŕ per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'amministrazione opponente verserŕ al ricorrente la somma di fr. 2500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennitŕ di parte per la procedura federale. IV.Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni statuirŕ di nuovo sulla questione delle ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. V.La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale amministrativo cantonale, Coira, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 20 agosto 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :