[AZA 7] I 215/01 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere Sentenza del 29 agosto 2001 nella causa S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna Fatti : A.- La cittadina italiana S.________, nata nel 1946, ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1971 e negli anni 1973 e 1974 quale operaia, solvendo i contributi di legge. Rientrata al proprio Paese, ha continuato a lavorare quale bracciante agricola fino al 28 aprile 1998, versando contributi nelle assicurazioni sociali italiane fino al 30 novembre 1997. Dal 1° dicembre 1997 č titolare di una pensione d'invaliditŕ italiana. Il 3 dicembre 1998 S.________ ha presentato una domanda volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera, lamentando in particolare una sindrome vertebro-basilare con spondilartrosi dorsale e lombare, come pure uno stato di ipertensione. Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), dopo aver dato all'interessata la facoltŕ di esprimersi sul progetto di decisione del 17 novembre 1999 e di produrre ulteriore documentazione medica, con provvedimento del 14 gennaio 2000 ha respinto la domanda per carenza d'invaliditŕ rilevante giusta il diritto svizzero. B.- S.________, patrocinata dal Patronato INAPA, č insorta alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, scostandosi anche dalla valutazione dell'amministrazione, dopo avere attestato un grado di invaliditŕ del 6,5%, con pronunzia del 15 febbraio 2001 ha respinto il gravame. C.- S.________, ora assistita dall'avv. Luigi Potenza, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la richiesta di versamento di una rendita svizzera di invaliditŕ e producendo ulteriore documentazione medica. Contesta segnatamente la valutazione dell'incapacitŕ lavorativa espressa dal consulente medico dell'UAI, che non terrebbe sufficientemente conto della situazione concreta, in particolare della patologia e dei trascorsi lavorativi della ricorrente, nonché della sua etŕ e formazione professionale. Censura infine la determinazione del grado d'invaliditŕ effettuata dai primi giudici, che si fonderebbe su dati non attendibili e risalenti al 1996. L'UAI si rimette al giudizio di questa Corte, facendo comunque notare che, a seguito di una nuova valutazione della situazione, il proprio consulente medico ha definitivamente fissato al 70% il grado di inabilitŕ lavorativa nella professione precedente di bracciante e al 30% quello in attivitŕ sostitutive leggere, rilevando cosě un'incapacitŕ di guadagno del 53%. L'amministrazione osserva inoltre che la pronunzia della Commissione non avrebbe tenuto conto nel proprio esame del divario esistente tra i salari nel Meridione e nel resto d'Italia, contestando pertanto la validitŕ del conteggio effettuato dai giudici di primo grado. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha invece rinunciato a determinarsi. Diritto : 1.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha giŕ esposto i presupposti del diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera. E' comunque opportuno ribadire per chiarezza che secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invaliditŕ č l'incapacitŕ di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermitŕ congenita, malattia o infortunio. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se č invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se č invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se č invalido almeno al 40% e che, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il piů presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacitŕ permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui č stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invaliditŕ pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6). Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invaliditŕ č determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altre parole, l'invaliditŕ, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, č un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), i dati economici essendo determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattivitŕ dell'assicurato, ci si fonderŕ sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacitŕ lavorativa dell'interessato nell'attivitŕ da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg. , questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione perň che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacitŕ lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attivitŕ effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attivitŕ lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invaliditŕ, puň essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, che si riferiscono agli stipendi medi nelle diverse categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215). Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, etŕ, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacitŕ residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, puň arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tale deduzione non č automatica, ma dovrŕ essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. Sarŕ in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entitŕ della deduzione. Quest'ultimo non potrŕ scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80, consid. 5 b/dd e 6). 2.- Controversa č la questione relativa alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacitŕ di guadagno di S.________. Non desta invece particolari discussioni la situazione sanitaria. Il consulente medico dell'UAI, concordando in sostanza con la diagnosi resa dall'incaricato dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), dopo attento esame della documentazione agli atti, ha espresso in sede federale una valutazione lievemente diversa da quella espressa dinanzi ai primi giudici, riconoscendo, a decorrere dal 29 aprile 1998 - data della cessazione del lavoro - una incapacitŕ del 70% nella professione di bracciante agricola e, non da ultimo in considerazione delle continue terapie di cui necessita a seguito dei disturbi alla colonna vertebrale, una inabilitŕ del 30% in altre attivitŕ sostitutive compatibili con lo stato di salute. Dal canto suo, il medico dell'INPS, in precedenza, aveva attestato genericamente un'invaliditŕ del 75%, senza pronunciarsi sulle residue capacitŕ in attivitŕ sostitutive. L'attenta e differenziata valutazione del servizio medico dell'amministrazione puň senz'altro essere condivisa. Se la ricorrente quale bracciante agricola č certamente inabile al lavoro in misura superiore ai due terzi, in occupazioni piů leggere le affezioni accusate e il grave sovrappeso non le impediscono, per quanto pertinentemente rilevato dai giudici commissionali, di mettere a profitto la sua residua capacitŕ lavorativa in misura del 70% circa. Resta pertanto da esaminare in quale misura questa residua abilitŕ lavorativa si ripercuota concretamente sulla capacitŕ di guadagno. 3.- a) Correttamente, il servizio dell'UAI preposto alla valutazione dell'invaliditŕ ha operato un raffronto tra i due redditi ipotetici - quello da valida e quello da invalida -, fondandosi sui dati statistici piů aggiornati a disposizione, relativi al 1997. In assenza di rilevamenti piů recenti, una diversa ricostruzione sarebbe infatti risultata aleatoria e insicura. Né si imponeva necessariamente un adeguamento degli elementi di confronto all'evoluzione dei salari intervenuta nel 1998, non potendo esso comunque incidere sulla proporzione tra i due dati determinanti. b) Per il resto, contrariamente a quanto rimprovera l'interessata, l'amministrazione ha giŕ abbondantemente tenuto conto delle particolaritŕ del caso, non solo considerando l'incapacitŕ lavorativa del 30% attestata dal consulente sanitario nell'ambito di attivitŕ lavorative leggere, semplici e ripetitive, che non richiedono sforzi e formazione particolari, ma anche applicando un'ulteriore riduzione del 20% sul dato cosě ottenuto, facendo ampio uso del margine di riduzione consentito dalla giurisprudenza di questa Corte per adeguare al meglio i dati statistici alla realtŕ concreta (consid. 1b). A ciň si aggiunge infine che il raffronto effettuato dall'UAI prende in considerazione per la determinazione del reddito da invalida l'elemento statistico piů favorevole per l'assicurata, ossia quello piů basso entrante in linea di conto tra le varie attivitŕ ancora esigibili. c) Per quanto precede, la determinazione dei redditi e la loro comparazione vanno giustamente riviste sulla base della piů recente valutazione della capacitŕ lavorativa in attivitŕ sostitutiva, che tiene conto di una limitazione del 30% e non piů del 20% come invece ritenuto in prima sede. Il salario da valida puň cosě essere stabilito in Lit. 1'988'326.-, mentre quello da invalida fissato in Lit. 934'674.-, atteso come dall'importo di Lit. 1'669'061.-, corrispondente alla retribuzione media conseguibile in Italia nel 1997 da un'operaia attiva nel settore della costruzione delle macchine, debba essere dedotto un primo 30% in considerazione appunto della capacitŕ residua nell'ambito di attivitŕ sostitutive leggere, e quindi un ulteriore 20% a dipendenza della particolare situazione dell'assicurata. Dalla contrapposizione di questi dati scaturisce un grado di invaliditŕ di poco superiore al 53%, che giustifica l'assegnazione all'interessata di una mezza rendita a decorrere, in applicazione del principio stabilito all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° aprile 1999. 4.- Il Tribunale federale delle assicurazioni non puň invece condividere la correzione praticata dai primi giudici sul calcolo dell'incapacitŕ di guadagno. Come rilevato pure dalla ricorrente e dall'UAI, la Commissione di ricorso ha operato un raffronto dei redditi basato su dati troppo diversi tra loro, scostandosi dalla realtŕ dei fatti. Ha cosě preso in considerazione da un lato quale guadagno da valida il dato concreto salariale risultante dall'ultimo rapporto di lavoro, prima dell'insorgere dell'incapacitŕ lavorativa. Dall'altro, ha ritenuto quale reddito da invalida il rilevamento statistico su scala nazionale relativo al settore interessato, misconoscendo in questo modo le profonde diversitŕ retributive esistenti in Italia, in particolare tra il Meridione e il Settentrione. Alla luce di quanto esposto, il sistema scelto dal servizio per la valutazione dell'invaliditŕ dell'UAI si appalesa il piů equilibrato e sicuro, poiché contrappone - con l'adeguamento del reddito da valida alla media dei salari nazionali nel settore specifico - dati omogenei, che meglio si prestano a un loro raffronto. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia : I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato 15 febbraio 2001 e la decisione impugnata 14 gennaio 2000 sono annullati, alla ricorrente essendo riconosciuto il diritto a una mezza rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera a decorrere dal 1° aprile 1999. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'amministrazione opponente verserŕ alla ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennitŕ di parte per la procedura federale. IV.La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirŕ sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. V.La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 29 agosto 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :