[AZA 7] I 226/00 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 19 aprile 2001 nella causa P.________, ricorrente, rappresentato dall'avvocato Paolo Luisoni, Viale Stazione 16, Bellinzona, contro Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Fatti : A.- Mediante decisione 13 maggio 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino ha respinto una domanda intesa al riconoscimento di una rendita e alla consegna di scarpe ortopediche presentata dal cittadino portoghese P.________, nato nel 1955, operaio macchinista di fabbrica, inattivo dal mese di gennaio del 1997 a causa degli esiti di una poliomielite alla gamba destra contratta nell'infanzia. B.- L'interessato ha fatto deferire il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Per giudizio 15 marzo 2000 l'autoritŕ di ricorso cantonale ha annullato la decisione impugnata in quanto riferita al rifiuto di consegnare le scarpe ortopediche, rinviando l'incarto all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici, atti a stabilire il genere di calzature adatte allo stato di salute dell'assicurato. Nella misura in cui riguardava la rendita, la decisione in lite č invece stata confermata per carenza di invaliditŕ di rilievo. Il Tribunale cantonale assegnň ripetibili all'insorgente. C.- Assistito dall'avv. Luisoni di Bellinzona, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di essere sottoposto a una perizia atta a stabilire il grado della capacitŕ residua di lavoro in un'occupazione idonea al suo stato di salute. Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. Diritto : 1.- Oggetto della presente lite č unicamente il tema di sapere se il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di una rendita. Orbene, nei considerandi del querelato giudizio, i primi giudici hanno giŕ correttamente ricordato le norme disciplinanti il riconoscimento di tale prestazione. A questa esposizione puň essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se č invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se č invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se č invalido almeno al 40 % e che, giusta il cpv. 2 della medesima disposizione, l'invaliditŕ č determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 2.- a) Per fondare la loro decisione e pervenire in modo particolare al convincimento che il ricorrente non presentasse un'invaliditŕ giustificante il riconoscimento di una rendita, l'amministrazione e i primi giudici si sono basati essenzialmente su un rapporto peritale steso il 1° aprile 1998 dal dott. F.________, specialista di chirurgia ortopedica e di ortopedia, su richiesta dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione invaliditŕ. In tale referto si era concluso per una totale inabilitŕ lavorativa dell'assicurato nella precedente professione di operaio macchinista di fabbrica. Eventualmente, comunque, tramite provvedimenti di ordine professionale a mente del perito si sarebbe potuto migliorare la capacitŕ di lavoro dell'interessato nel senso che per attivitŕ in cui egli poteva stare parzialmente seduto e parzialmente in piedi senza doversi spostare su terreni sconnessi e senza dover portare pesi, sarebbe stato abile anche nella misura completa. b) Nel suo gravame il ricorrente eccepisce che il referto del dott. F.________ sia insufficiente per potere, senza ulteriori indagini, ammettere una totale abilitŕ lavorativa in attivitŕ confacenti. Secondo l'insorgente, tale capacitŕ completa sarebbe solo eventuale e legata all'attuazione di provvedimenti di ordine professionale, circostanze che, in concreto, non si sarebbero verificate. Il Tribunale federale delle assicurazioni condivide questa opinione, il rapporto peritale in questione non consentendogli di pronunciarsi, con sufficiente tranquillitŕ, sulla capacitŕ lavorativa in attivitŕ sostitutive compatibili con lo stato di salute dell'assicurato. Il dott. F.________ non si esprime infatti con la necessaria chiarezza, lasciando spazio a dubbi interpretativi. Si impongono pertanto indagini completive. 3.- a) La valutazione dell'invaliditŕ operata dalle precedenti istanze e che ha condotto al diniego di una rendita č carente poi per un altro motivo. Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilitŕ, per il ricorrente, di svolgere la precedente attivitŕ, i primi giudici hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 28 cpv. 2 LAI, giŕ citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essi, prevalendosi della giurisprudenza cantonale sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacitŕ di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva per gli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attivitŕ leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, č stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. b) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, etŕ, anni di servizio, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione č tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale del 25 % del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolaritŕ suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non puň senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. c) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attivitŕ confacenti allo stato di salute č valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. 4.- In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati in quanto riferiti al rifiuto di erogare una rendita, nel senso che gli atti sono rinviati all'amministrazione perché, accertato, tramite nuove indagini mediche, il grado di capacitŕ lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti allo stato di salute e stabilito, in seguito, il tasso di invaliditŕ fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto alla prestazione in lite. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia : I. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto nel senso che, annullati il giudizio querelato 15 marzo 2000 e la decisione impugnata 13 maggio 1998 nella misura in cui concernono il rifiuto di rendita, gli atti sono rinviati all'Ufficio cantonale dell'assicurazione invaliditŕ perché, dopo aver promosso gli accertamenti richiesti, renda un nuovo provvedimento, conformemente ai considerandi. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'amministrazione opponente verserŕ al ricorrente la somma di fr. 2'500.- a titolo di indennitŕ di parte per la procedura federale. IV. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirŕ di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. V. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 aprile 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: