[AZA 7] I 226/01 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Kernen; Bürki Moreni, cancelliera Sentenza del 30 novembre 2001 nella causa R._________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invaliditŕ del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Fatti : A.- Con decisione del 17 luglio 2000 l'Ufficio assicurazione invaliditŕ del Canton Ticino (UAI) ha respinto la richiesta di R._________, nato nel 1961, tendente all'assegnazione di una rendita, ritenuto che, alla luce degli accertamenti esperiti, il grado di invaliditŕ era pari al 12%. B.- Con giudizio del 22 marzo 2001 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha respinto il ricorso presentato dall'interessato avverso la decisione amministrativa, rilevando che il grado di invaliditŕ era pari al massimo al 39%. C.- Contro la pronunzia cantonale l'interessato insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'assegnazione di un quarto di rendita, ritenuto che il grado di invaliditŕ accertato č del 39% e quindi di poco inferiore al 40%. A motivazione del gravame il ricorrente adduce di non riuscire a trovare un posto di lavoro avente le caratteristiche indicate dall'UAI nella decisione, neppure con l'aiuto dell'Ufficio del lavoro, e di soffrire di una malattia degenerativa che non puň che peggiorare. Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'UAI ne ha proposto la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si č espresso. Diritto : 1.- Oggetto del contendere č l'assegnazione al ricorrente di un quarto di rendita. Egli chiede in particolare che il grado di invaliditŕ accertato, pari al 39%, venga arrotondato in eccesso al 40%. Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha giŕ correttamente indicato le disposizioni applicabili, in particolare per stabilire se č data invaliditŕ per persone che svolgono attivitŕ lucrativa rispettivamente in che misura (art. 4 e 28 cpv. 2 LAI). A questa esposizione puň essere fatto integrale riferimento, precisando che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato invalido almeno al 40% ha diritto a una rendita. Secondo il grado d'invaliditŕ la rendita č graduata come segue: almeno il 40%, un quarto di rendita, almeno il 50%, metŕ rendita e almeno il 66 2/3%, una rendita intera. 2.- A proposito della possibilitŕ di arrotondare per difetto o per eccesso un grado di invaliditŕ calcolato in maniera esatta questa Corte si č recentemente espressa nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 129 segg. , in cui ha rinviato anche a quanto giŕ statuito in VSI 2000 pag. 309 consid. 3c. Dopo aver elencato alcuni casi, sia riguardanti l'assicurazione invaliditŕ che l'assicurazione infortuni in cui il Tribunale aveva statuito sulla questione dell'ammissibilitŕ o meno di arrotondare il grado di invaliditŕ, la Corte ha definito una linea direttiva chiara (consid. 4c). In particolare, come giŕ decretato in VSI 2000 pag. 309 consid. 3c, secondo il Tribunale federale delle assicurazioni si deve tener conto del fatto che il legislatore ha previsto dei valori limite fissi e inequivocabili, a cui le istanze che applicano il diritto, e quindi anche i tribunali, sono vincolate, in base alla Costituzione federale (art. 191 Cost.). In tali circostanze se il grado č stato stabilito, non vi č spazio per arrotondarlo in eccesso, neppure se esso č di poco inferiore al limite che darebbe diritto ad una rendita o ad una rendita piů elevata. I fattori determinanti nel caso concreto per il calcolo dell'invaliditŕ, quali il reddito da valido e da invalido (compresa la riduzione dei salari statistici secondo quanto stabilito in DTF 126 V 75) da porre alla base del raffronto dei redditi e le limitazioni nelle diverse mansioni, nel caso si tratti di persone che non svolgono attivitŕ lucrativa, devono essere accertati con grande cura, anche se, secondo le circostanze particolari del caso, č dato un certo margine di apprezzamento (DTF 127 V 134 consid. 4c). 3.- Nel caso in esame l'insorgente non mette in discussione la correttezza dei fattori rilevanti da porre alla base del calcolo del grado di invaliditŕ, leggermente modificati dalla Corte cantonale, bensě unicamente il fatto che il grado di invaliditŕ fissato nel 39% al massimo (la Corte ha infatti applicato la riduzione piů elevata possibile, pari al 25%, e i dati statistici di cui alla tabella regionale riferita al Canton Ticino - TA13 - non a quella nazionale, e quindi piů favorevole all'assicurato) dovrebbe essere arrotondato al 40%, cosě da permettegli di percepire un quarto di rendita. Alla luce della recente giurisprudenza citata al considerando precedente, non essendo ammissibile arrotondare il grado di invaliditŕ, il ricorso appare palesemente infondato e non puň che essere respinto, mentre il giudizio impugnato č confermato. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia : I.Il ricorso di diritto amministrativo č respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 30 novembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : La Cancelliera :