Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_14/2008 /biz Sentenza del 21 agosto 2008 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudici federali Merkli, presidente, Hungerbühler, Müller, cancelliera Ieronimo Perroud. Parti A.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, contro Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto Permesso di dimora CE/AELS, ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Fatti: A. Dopo essere convolato a nozze l'11 agosto 1999 con una cittadina svizzera, di cui ha divorziato il 18 gennaio 2001 con conseguente revoca del permesso di dimora concessogli all'epoca a titolo di ricongiungimento familiare, A.________, cittadino dominicano, si č nuovamente sposato a Locarno il 23 maggio 2001 con la cittadina italiana B.________, titolare di un permesso di domicilio, con la quale conviveva dal mese di maggio 2000 e con cui aveva avuto, il 1° febbraio 2001, la figlia C.________. In seguito al secondo matrimonio l'interessato ha ottenuto una nuova autorizzazione di soggiorno trasformata nel 2002, con l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunitŕ europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito: ALC o Accordo sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681), in un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 23 maggio 2008. Il 4 agosto 2006 A.________ ha ottenuto la cittadinanza italiana. B. Durante il suo soggiorno in Svizzera A.________ ha interessato a diverse riprese le autoritŕ giudiziarie penali. Con decreto d'accusa del 23 settembre 2002 il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- per circolazione in stato di ebrietŕ, mentre con sentenza del 28 febbraio 2007 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno lo ha condannato a una pena detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), complicitŕ in infrazione alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup. Fondandosi segnatamente su quest'ultima condanna penale, il 2 aprile 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora di A.________ per motivi di ordine pubblico e gli ha fissato un termine con scadenza al 2 maggio successivo per lasciare la Svizzera. C. La decisione č stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 3 luglio 2007, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 novembre 2007. Dopo avere esposto i reati per i quali l'interessato era stato condannato, la Corte ticinese č giunta alla conclusione che gli stessi giustificavano la revoca del permesso di dimora CE/AELS sia dal profilo della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS) che da quello dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Il provvedimento impugnato risultava inoltre rispettoso del principio della proporzionalitŕ e dell'art. 8 CEDU nei confronti di tutti i membri della famiglia. D. Il 7 gennaio 2008 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale con cui chiede che siano annullate le decisioni di prima, seconda e terza istanza cantonale e che il suo permesso di dimora CE/AELS venga confermato. Censura, in sintesi, una violazione dell'art. 5 Allegato I ALC, dell'art. 8 CEDU nonché del principio della proporzionalitŕ. Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si č riconfermato nella propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si č rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione e l'Ufficio federale della migrazione, quest'ultimo allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, postulano la reiezione del gravame. Diritto: 1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilitŕ dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2 e rispettivi riferimenti). 2. 2.1 Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico č inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Come giŕ spiegato da questa Corte, trattandosi non del rilascio iniziale o della proroga bensě della revoca di un permesso giŕ concesso, detto rimedio č invece ricevibile nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici (cfr. sentenze 2C_21/2007 del 16 aprile 2007 consid. 1.2 e 2D_8/2007 del 24 maggio 2007 consid. 1.2.1 e rispettivi rinvii). Ciň non č tuttavia il caso in concreto, dato che il permesso oggetto di disamina č oramai scaduto dal 23 maggio 2008. Rimane quindi da valutare la fattispecie dal profilo del rifiuto del rinnovo del citato permesso. 2.2 Dato che č cittadino italiano il ricorrente puň, di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, sia per svolgervi un'attivitŕ lucrativa che a titolo di ricongiungimento familiare (cfr. art. 4 e 7 lett. d ALC, art. 2 cpv. 1 e 3 nonché 3 cpv. 1 e 3 Allegato I ALC). Contro il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora egli puň quindi ricorrere senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 131 II 339 consid. 1.2; 130 II 493 consid. 1.1, 388 consid. 1.2). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il presente gravame č, quindi, in linea di principio, ricevibile. 2.3 La questione di sapere se il gravame sia ammissibile anche dal profilo dell'art. 8 CEDU (sui relativi requisiti cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1 e numerosi richiami), a cui il ricorrente fa pure riferimento, puň restare indecisa, potendo questa Corte entrare nel merito del medesimo giŕ in virtů dei motivi che precedono. 2.4 In ragione dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale, l'impugnativa č perň inammissibile nella misura in cui il ricorrente chiede anche l'annullamento delle decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 129 II 438 consid. 1). 3. Oggetto del contendere č il rifiuto di rinnovare un permesso di dimora. Siccome la precedente autorizzazione č scaduta il 23 maggio 2008, la fattispecie soggiace alla nuova legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 ([LStr; RS 142.20] art. 126 cpv. 1 a contrario), la quale č entrata in vigore il 1° gennaio 2008, abrogando nel contempo la LDDS (cfr. la cifra I dell'Allegato alla LStr). Come era giŕ il caso sotto l'egida della pregressa normativa, la LStr si applica, tra l'altro, nei confronti dei cittadini comunitari solo se l'ALC non dispone altrimenti o se essa stessa prevede disposizioni piů favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Dato che l'art. 5 Allegato I ALC non puň legittimare misure piů incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2 LStr), occorre, di principio, verificare che il rifiuto del rinnovo dell'autorizzazione si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica perň la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni piů favorevoli di quelle dell'Accordo. 4. La Corte cantonale ha esposto in modo corretto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali applicabili al soggiorno e all'allontanamento (in senso largo) dei cittadini stranieri che possono appellarsi all'Accordo (cfr. in particolare l'art. 5 Allegato I ALC e il rinvio alla direttiva 64/221/CEE; DTF 130 II 493, 176), di modo che, al riguardo, ci si limita a rinviare al giudizio querelato (cfr. sentenza cantonale, pag. 5 seg., consid. 2.1 e 2.2). In concreto appare sufficiente rammentare che l'autoritŕ competente deve in particolare valutare se, quando č pronunciata la misura d'allontanamento, l'interessato rappresenta una minaccia attuale, effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della societŕ. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU (RS 0.101) cosě come del principio della proporzionalitŕ (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii). 5. 5.1 Il ricorrente adduce una violazione degli art. 5 Allegato I ALC e 8 CEDU. Senza negare la gravitŕ dei suoi reati, fa valere che, da quando č stato rilasciato a seguito della detenzione preventiva, ha sempre tenuto un comportamento piů che corretto sotto ogni profilo, conducendo una vita regolare con la famiglia e non avendo piů alcun contatto con il mondo della droga. Afferma poi che se avesse costituito un pericolo per la societŕ non gli sarebbe certamente stato concesso il beneficio della sospensione condizionale. Egli contesta pertanto l'attualitŕ di un qualsivoglia pericolo tale da giustificare il provvedimento litigioso, il quale č, a suo avviso, del tutto sproporzionato. 5.2 Secondo i vincolanti ed incontestati accertamenti della Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente č stato condannato a una pena di detenzione di 2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione aggravata alla LStup - per aver venduto almeno 800 g di cocaina e offertone gratuitamente almeno 80 g da metŕ 2002 al maggio/giugno 2004 -, complicitŕ in infrazione alla legge stessa - per avere intenzionalmente aiutato diverse persone, dal novembre 2003 al febbraio 2004, a trasportare 140 g di cocaina mettendo a loro disposizione la propria autovettura -, riciclaggio di denaro - per aver compiuto il 20 ottobre 2003, in due occasioni, atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 5'030.-- che sapeva essere provento di un traffico di stupefacenti - e contravvenzione alla Stup. Orbene, i fatti per i quali il ricorrente č stato condannato sono oggettivamente gravi in quanto, come emerge dagli atti cantonali, sono stati perpetrati essenzialmente a fini di lucro, si sono protratti su di un lungo periodo - due anni - e sono terminati solo a seguito dell'intervento degli inquirenti. Non va poi dimenticato che la giurisprudenza č particolarmente rigorosa nel caso d'implicazione nel commercio di stupefacenti (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). La protezione della collettivitŕ di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce senza dubbio un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera e gli stranieri coinvolti in tali traffici devono attendersi a provvedimenti di questo tipo. Ne discende che, dal profilo del diritto interno (art. 62 lett. b LStr), il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora appare giustificato. 5.3 La gravitŕ di quanto addebitato al ricorrente non puň nemmeno essere minimizzata nell'ottica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Oltre a riferirsi ad un ingente quantitativo di droga pesante, la sua attivitŕ delittuosa si č protratta su di un lungo periodo durante il quale l'interessato ha personalmente provveduto, rispettivamente ha volontariamente aiutato altre persone a smerciare droga. Solo grazie al suo arresto egli ha smesso di delinquere. Orbene, un simile comportamento rappresenta un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della societŕ, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. Non va poi trascurato il fatto che, come ben rilevato nel giudizio contestato, l'interessato ha iniziato a delinquere allorché gli era stato accordato un permesso di dimora da appena un anno, che svolgeva giŕ una regolare attivitŕ lucrativa e nonostante fosse sposato da poco e padre di una bambina in tenera etŕ. In concreto non gli č poi nemmeno d'aiuto il fatto di avere beneficiato della sospensione condizionale della pena, in quanto non avendo costui richiesto la motivazione della sentenza penale, non č comunque dato da sapere su quali considerazioni sia stata fondata tale decisione. Le particolari circostanze della fattispecie non permettono pertanto di formulare un pronostico favorevole sulla condotta dell'interessato. Rammentato poi il rigore di cui si deve far prova nell'apprezzamento tenuto conto della gravitŕ dei reati (DTF 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1), ne consegue che il ricorrente rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la societŕ, tale da legittimare un provvedimento per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC e della direttiva 64/221/CE. Rimane da verificare la proporzionalitŕ della misura. 5.4 Come rettamente osservato dalla Corte cantonale, anche se il ricorrente risiede in Svizzera da 7 anni, ciň non ostacola né un suo rientro nel paese d'origine, la Repubblica dominicana, ove č nato e ha comunque vissuto e lavorato fino all'etŕ di 24 anni né un suo trasferimento in Italia, paese di cui č ugualmente cittadino. Anche se la situazione della famiglia appare meno ovvia, tuttavia la consorte, pure cittadina italiana, puň quanto meno, come rilevato a ragione nella sentenza contestata, seguirlo nella vicina penisola ove il sistema socioculturale č assai simile al nostro; lo stesso dicasi per la figlia, ancora piccola e dipendente dai genitori, motivo per cui non si pone il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtŕ svizzera. In queste condizioni va confermata la prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente sul suo interesse personale e su quello della famiglia a potere continuare a risiedere in Svizzera. La Corte cantonale non ha quindi disatteso il principio della proporzionalitŕ. 5.5 Infine, in quanto il ricorrente possa appellarsi all'art. 8 CEDU, occorre ricordare che il diritto al rispetto della vita familiare non č assoluto, ma puň essere limitato alle condizioni previste dall'art. 8 n. 2 CEDU. La norma impone in sostanza di ponderare i contrapposti interessi in gioco, quello privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e quello pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2). In ogni caso, non vi č violazione dell'art. 8 CEDU se č esigibile che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona straniera a cui viene rifiutato il permesso e conducano quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciň che, come illustrato in precedenza (cfr. consid. 5.4), č il caso per la moglie e la figlia del ricorrente rilevato che, per quanto concerne la bambina, ella ha un'etŕ in cui puň ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui č ammissibile, dev'essere respinto e il giudizio impugnato va confermato. 7. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata con atto separato non puň trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilitŕ di successo (art. 64 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie addossate al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autoritŕ vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF). Il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui č ammissibile, il ricorso č respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della migrazione. Losanna, 21 agosto 2008 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera: Merkli Ieronimo Perroud