Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_267/2016 Sentenza del 29 marzo 2016 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Zünd, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Dipartimento di giustizia, polizia e sanitŕ dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000 Coira, opponente. Oggetto Revoca del permesso di dimora UE/AELS, ricorso contro la sentenza emanata il 2 febbraio 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera. Fatti: A. A.________, cittadino francese, č entrato in Svizzera il 22 dicembre 2006 per svolgervi un'attivitŕ dipendente, ottenendo a tal fine dapprima un permesso di breve durata, con scadenza al 22 dicembre 2007, e poi un permesso di dimora UE/AELS valevole fino al 20 novembre 2012. Il 25 settembre 2012 egli ha chiesto la proroga della propria autorizzazione di soggiorno. Benché nel corso dell'esame della sua domanda sia apparso che era disoccupato dal 14 luglio 2012 e che aveva dei premi arretrati nei confronti della cassa malati, dato che vantava ancora delle indennitŕ giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e che non beneficiava di prestazioni assistenziali, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni (UMDC) gli ha prorogato il permesso di dimora fino al 19 giugno 2018, attirando tuttavia la sua attenzione sul fatto che poteva pretendere al rilascio di un permesso sulla base dell'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunitŕ europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) solo se lavorava o se disponeva di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Motivo per cui il suo caso sarebbe stato nuovamente valutato nel giugno 2014. Nel corso della preannunciata verifica č emerso che A.________ non aveva tuttora ripreso a lavorare, che aveva esaurito il diritto alle indennitŕ giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, che non beneficiava di prestazioni assistenziali e che non pagava i dovuti premi della cassa malati. Il 25 febbraio 2015, dopo avere concesso all'interessato la facoltŕ di determinarsi, l'UMDC gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS. Detta decisione č stata confermata su ricorso dapprima dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanitŕ dei Grigioni, l'11 settembre 2015, poi dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, con sentenza del 2 febbraio 2016, comunicata il 23 febbraio successivo. B. Il 21 marzo 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata, che egli possa beneficiare del proprio permesso fino al 19 giugno 2018 e che venga considerato come un caso di rigore. Domanda che sia conferito l'effetto sospensivo al proprio gravame e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio. Non sono state chieste osservazioni. Diritto: 1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilitŕ dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). 2. 2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autoritŕ di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico č di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtů dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio č tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 2.2. Il ricorrente, cittadino francese, puň, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera per svolgervi o no un'attivitŕ lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame č, quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. 3. 3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata č impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciň significa che la parte ricorrente non puň limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici giŕ esposti dinanzi alle autoritŕ cantonali, bensě deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autoritŕ inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). 3.2. Sennonché l'impugnativa del ricorrente non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. Nella sentenza contestata il Tribunale cantonale, dopo avere respinto una censura di natura formale, richiamato le norme convenzionali e la prassi applicabili nonché indicato perché l'art. 5 Allegato I ALC non trovava applicazione, ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorrente non poteva piů essere considerato un lavoratore ai sensi degli art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (siccome non lavorava piů da tre anni), perché non poteva appellarsi all'ALC per cercare un impiego e perché non poteva fruire di un permesso senza attivitŕ lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (non disponendo egli né di entrate né di sostanza, avendo degli attestati di carenza beni a suo carico e non essendo i mezzi finanziari della convivente, pari a complessivi fr. 3'000.-- mensili, sufficienti per assicurare il sostentamento di due persone). I giudici cantonali hanno in seguito indicato perché l'interessato non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU (non essendo sposato con la convivente) e perché non si era in presenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 20 OLCP. Infine, hanno giudicato che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalitŕ: il soggiorno dell'interessato in Svizzera non era di lunga durata, questi aveva dimostrato grandi difficoltŕ d'integrazione sia dal profilo lavorativo (non lavorava piů da anni) che economico, aveva dei debiti e non pagava i premi assicurativi da 5 anni, che un suo rientro in patria, dove aveva vissuto per 35 anni prima di venire in Svizzera e di cui parlava la lingua risultava pertanto esigibile e, per quanto riguarda gli inconvenienti ivi legati, si trattava di disagi ai quali erano confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero. Ora, benché il ricorrente esprima tutto il suo disaccordo con la revoca della propria autorizzazione di soggiorno, egli si limita perň a rilevare che vive in Svizzera da quasi 10 anni, che anche se č senza lavoro e non dispone di sufficienti mezzi finanziari, non ha comunque mai beneficiato dell'aiuto sociale, che non rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica, le istituzioni o la finanza svizzera, che ha l'impressione di essere trattato come un criminale, che convive con la sua compagna dal 2009 e che il suo allontanamento non rispetta il loro diritto di vivere in coppia, che sono anche disposti a sposarsi, che una sua reintegrazione in Francia, dove non ha né famiglia né beni risulterebbe problematica, che il fatto che non lavora č dovuto alle difficoltŕ del mercato professionale e che continua a cercare attivamente un impiego. Il suo allegato ricorsuale non contiene invece precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. E ancora meno spiega in che cosa e perché la circostanziata e dettagliata argomentazione del Tribunale cantonale amministrativo (sentenza impugnata pag. 7 a 10 per quanto concerne la qualitŕ di lavoratore ai sensi dell'ALC; pag. 10 in fine a 14 sulla questione dei mezzi finanziari sufficienti; pag. 16 a 18 in merito al principio della proporzionalitŕ) disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che l'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di motivazione e sfugge di conseguenza ad un esame di merito. 4. Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. 5. 5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo č divenuta priva d'oggetto. 5.2. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio. Visto la manifesta inammissibilitŕ dell'impugnativa, la domanda va respinta. Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate, siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria. Non vengono assegnate ripetibili ad autoritŕ vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento di giustizia, polizia e sanitŕ e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Losanna, 29 marzo 2016 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Zünd La Cancelliera: Ieronimo Perroud