Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_687/2013 Sentenza del 13 agosto 2013 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Zünd, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Consiglio della Magistratura del Cantone del Ticino, Palazzo di Giustiza, via Pretorio 16, 6900 Lugano, opponente. Oggetto Segnalazione contro l'operato di un magistrato, ricorso contro la decisione emessa il 26 giugno 2013 della Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino. Fatti: A. In seguito ad un procedimento per lesioni semplici e vie di fatto da lui avviato il 27 luglio 2010 e sfociato in un decreto di non luogo a procedere, A.________ ha inoltrato, il 13 dicembre 2010, al Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino, una segnalazione contro l'operato del giudice di pace incaricato della causa. Dopo un iter processuale che non occorre qui rievocare, il Consiglio della Magistratura, con decisione plenaria del 2 aprile 2013, ha respinto la segnalazione, decidendo di non darvi seguito. B. Adita da A.________ il 25 aprile 2013 la Commissione ticinese di ricorso sulla magistratura, con sentenza del 26 giugno 2013, ne ha dichiarato il gravame irricevibile per mancanza di legittimazione attiva, dato che, giusta l'art. 81 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1), il denunciante non ha qualitŕ di parte nel procedimento disciplinare. C. Il 7 agosto 2013 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale, che egli sia autorizzato a consultare gli atti di causa e che la sua denuncia venga esaminata nel merito. Censura la violazione degli artt. 9 e 29 Cost. nonché 6, 13 e 14 CEDU. Non č stato ordinato uno scambio di allegati scritti. Diritto: 1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilitŕ dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 2. 2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata č impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciň significa che la parte ricorrente non puň limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici giŕ esposti dinanzi alle autoritŕ cantonali, bensě deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autoritŕ inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400). 2.2. In concreto oggetto di disamina puň unicamente essere la questione di sapere se, a ragione, la Commissione di ricorso sulla Magistratura ha negato la legittimazione ad agire del qui ricorrente, allora denunciante nella procedura disciplinare da lui avviata e, di riflesso, ha dichiarato irricevibile il suo gravame. Ora, l'interessato si limita nel proprio gravame ad elencare le norme costituzionali e convenzionali che, a suo avviso, sarebbero state disattese dalle autoritŕ cantonali. Egli omette perň completamente di confrontarsi in maniera adeguata (art. 42 cpv. 2 LTF), con l'argomentazione sviluppata dalla Commissione di ricorso sulla magistratura - secondo la quale solo il magistrato (colpito da sanzioni disciplinari) ha qualitŕ di parte e puň adirla, allorché detta facoltŕ č esclusa per legge nei confronti del denunciante - spiegando perché la stessa disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale determinante. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile. 2.3. A titolo del tutto abbondanziale si puň rilevare che la norma cantonale su cui poggia il giudizio impugnato rispecchia la giurisprudenza federale. In effetti per consolidata prassi del Tribunale federale, il denunciante non ha qualitŕ di parte nell'ambito di un procedimento disciplinare, dato che una procedura disciplinare č volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire qualitŕ di parte. In effetti, scopo di una denuncia č l'adozione di sanzioni nei confronti di chi viene denunciato; essa non mira alla soppressione dei pregiudizi subiti dal denunciante, che sono le conseguenze del comportamento criticato. Ne discende che se non viene dato seguito all'istanza, il denunciante non č leso nei suoi interessi degni di protezione e non č, di riflesso, legittimato ad inoltrare un ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 138 II 162 consid. 2.1.1 pag. 164 seg. e riferimenti). Anche dinanzi a questa Corte il ricorso sarebbe pertanto sfuggito ad un esame di merito. 2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. 3. La domanda di assistenza giudiziaria (peraltro non documentata) presentata dal ricorrente non puň trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilitŕ di successo (art. 64 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autoritŕ vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio della Magistratura e alla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2013 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Zünd La Cancelliera: Ieronimo Perroud