Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_957/2013 Sentenza del 18 novembre 2013 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Zünd, Presidente, Cancelliere Savoldelli. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Dipartimento della sanitŕ e della socialitŕ, Ufficio del veterinario cantonale, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto Autorizzazione per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni, ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Visto: che, con sentenza del 30 settembre 2013, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato, quale ultima istanza cantonale, il diniego della concessione ad A.________ di un'autorizzazione per la detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni; che, con ricorso del 15 ottobre 2013, trasmesso a questa Corte per competenza dall'autoritŕ giudiziaria cantonale, A.________ ha impugnato detto giudizio; che, con lettera del 17 ottobre 2013, il Tribunale federale ha scritto ad A.________ che l'allegato ricorsuale non pareva a prima vista adempiere alle esigenze di motivazione poste dalla legge, invitandolo a completare lo stesso entro il termine di ricorso; che, in data 28 ottobre 2013, il Tribunale federale ha ricevuto dal Tribunale cantonale amministrativo una nuova lettera di A.________, dalla quale non risultava piů chiaro se lo stesso intendesse o meno mantenere il ricorso; che, con lettera del 30 ottobre 2013, il Tribunale federale ha allora di nuovo scritto ad A.________ indicandogli che, in base a quanto emergeva dagli atti, lo stesso aveva ancora tempo fino al 7 novembre 2013 per completare il proprio ricorso e che, se egli avesse invece comunicato di ritirarlo entro il medesimo termine, la procedura poteva essere stralciata senza prelevare spese; che entrambe le lettere indicate, spedite ad A.________ con invio raccomandato, non risultano essere state da lui ritirate; considerando: che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilitŕ dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499 con ulteriori rinvii); che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.); che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze piů severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246); che, d'altra parte, il Tribunale federale puň scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se č stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioč arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560); che il ricorso interposto il 15 ottobre 2013 - che non č stato ritirato e non č stato oggetto di nessuna tempestiva completazione, atta a renderlo conforme ai disposti citati -, non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche e nemmeno contesta validamente (ovvero seguendo le regole sopra indicate) l'accertamento dei fatti o l'apprezzamento delle prove su cui la sentenza impugnata si basa; che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF; che le spese giudiziarie (art. 65 LTF) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanitŕ e della socialitŕ, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 18 novembre 2013 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Zünd Il Cancelliere: Savoldelli