Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.237/2004 /biz Sentenza del 20 ottobre 2004 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudici federali Merkli, giudice presidente, Betschart, Müller, cancelliere Bianchi. Parti A.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni, contro Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. Oggetto art. 9 Cost. (ammonizione disciplinare), ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 16 agosto 2004 del Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino. Fatti: A. L'avvocato e notaio A.________ č stato incaricato di provvedere all'iscrizione a registro di commercio di una modifica nella composizione di un consiglio d'amministrazione. A tal fine, egli ha presentato all'Ufficio dei registri di Lugano un'istanza di deposito di firma datata 12 febbraio 2004, trasmessagli dal firmatario mediante un fax del giorno precedente sul quale, con brevetto pure dell'11 febbraio, ha apposto l'attestazione di autenticitŕ della firma che ne risulta. Il 18 febbraio 2004 l'Ufficiale dei registri ha respinto la domanda d'iscrizione ed ha segnalato il comportamento del notaio al Consiglio di disciplina notarile. B. Preso atto della reiezione del ricorso interposto contro il rifiuto dell'iscrizione e raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione del 16 agosto 2004 il Consiglio di disciplina notarile ha sanzionato A.________ con un ammonimento. In sostanza, l'autoritŕ gli ha rimproverato di aver dichiarato autentica una riproduzione, anziché una firma originale; ha inoltre censurato il fatto che la dichiarazione d'autenticitŕ porti una data precedente a quella del documento in cui figura la firma autenticata. C. Il 20 settembre 2004 A.________ ha introdotto un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale, lamentando la violazione dell'art. 9 Cost. Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Diritto: 1. L'atto impugnato č una decisione finale di ultima istanza cantonale (art. 127 cpv. 1 della legge ticinese sul notariato, del 23 febbraio 1983; LN), che colpisce il ricorrente in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), č quindi di principio ammissibile (sentenza 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000; in: RDAT II-2001 n. 11, consid. 1). 2. 2.1 Dalla pronuncia impugnata risulta che il ricorrente č stato ammonito, in primo luogo, per aver contravvenuto all'art. 87 LN. Questa norma disciplina l'autentica di firma, stabilisce cioč i requisiti necessari affinché il notaio possa certificare - come indica il cpv. 1 - l'autenticitŕ delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, apposti su documenti concernenti rapporti giuridici che, per la loro validitŕ, non chiedono l'atto pubblico. Tali requisiti si focalizzano sugli accertamenti necessari all'identificazione dell'autore della firma (art. 87 cpv. 1 n. 1 e n. 2 LN). Secondo il Consiglio di disciplina notarile, la dichiarazione di autenticitŕ presupporrebbe inoltre che il notaio disponga della firma autografa originale. Una firma trasmessa per telefax, come quella autenticata nel caso concreto, non potrebbe essere considerata originale, ma soltanto una riproduzione. 2.2 Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la deduzione dell'autoritŕ cantonale non risulta arbitraria (sulla nozione di arbitrio: DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4). Considerata la natura di atto pubblico della dichiarazione di autenticitŕ e il particolare valore probatorio che assume (Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, in: Berner Kommentar, Vol. VI/1/1, 3a ed., Berna 1986, n. 39 ad art. 13 CO), non č infatti infondato limitare una simile certificazione esclusivamente a firme originali. La nozione stessa di autenticitŕ richiama invero tale principio. Č proprio per garantire la veridicitŕ materiale, e quindi la forza probante dell'attestazione notarile, che l'art. 87 LN impone esigenze severe quanto all'accertamento dell'autore e dell'origine di una firma; nella medesima ottica non č certo fuori luogo, nell'interpretazione della norma, attenersi a criteri rigorosi pure riguardo alla firma come tale. Anche la dottrina sottolinea del resto l'esigenza di originalitŕ della firma da autenticare (Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 3317), oppure precisa che la stessa deve essere olografa, vale a dire fatta di propria mano dal firmatario (art. 14 cpv. 1 CO; Etienne Bourgnon, La légalisation des signatures en droit suisse et international, in: RNRF 68/1987 pag. 73 segg., in part. pag. 88). I medesimi requisiti valgono altresě per la sottoscrizione di un ricorso, in particolare dinanzi al Tribunale federale. Secondo consolidata giurisprudenza, tali condizioni non sono soddisfatte né mediante fotocopia (DTF 112 Ia 173 consid. 1), né nel caso di trasmissione via telefax (DTF 121 II 252 consid. 3 e 4). Non č insostenibile considerare che le ragioni di sicurezza e di prevenzione di possibili abusi alla base di questa prassi debbano applicarsi, per analogia, anche alla dichiarazione notarile di autenticitŕ di una firma, visti gli effetti che ne derivano. Laddove biasima il notaio ricorrente per aver autenticato una firma su un documento ricevuto via fax, il giudizio cantonale resiste pertanto alle censure ricorsuali. 3. 3.1 Al ricorrente č stato in secondo luogo rimproverato di aver apposto la dichiarazione di autenticitŕ sul retro di un'istanza di deposito di firma sulla quale figura una data posteriore. L'autentica č in effetti datata 11 febbraio 2004, mentre l'istanza porta la data del giorno seguente. Benché l'11 febbraio il ricorrente abbia in realtŕ autenticato la firma sulla copia del documento ricevuta via fax quello stesso giorno, secondo l'autoritŕ cantonale egli ha comunque suscitato l'impressione di un'attestazione a priori, su un foglio bianco, nuocendo all'immagine del notaio quale pubblico funzionario. 3.2 Anche sotto l'aspetto qui in esame, occorre considerare che l'essenza stessa della procedura di autenticazione risiede nel valore probatorio che ne risulta. In particolare, in relazione alla tenuta del registro di commercio, essa ha come scopo di consentire l'iscrizione delle modifiche richieste sulla base di dati certi ed inequivocabili (Christof Bläsi, Protokolle als Anmeldungsbelege für das Handelsregister & Beglaubigung der Firmaunterschrift, in: Annuario del Registro di Commercio, 1994, pag. 81 segg., in part. pag. 88). Il brevetto notarile e il documento sottoscritto a cui si riferisce devono perciň essere chiari e coerenti, evitando, per quanto possibile, dubbi e malintesi, che intaccano l'attendibilitŕ della certificazione. In questo senso, non č quindi esigibile soltanto che la dichiarazione di autenticitŕ sia posteriore all'effettiva sottoscrizione del relativo atto. Č altresě quantomeno sostenibile pretendere che tale dichiarazione porti una data successiva a quella in cui la sottoscrizione sembrerebbe anche solo apparentemente avvenuta. Pure in questa eventualitŕ vi č infatti il rischio di suscitare l'impressione di un'inammissibile autenticazione "in bianco" (Christian Brückner, op. cit., n. 3255). Nel caso specifico, considerata l'incongruenza delle date di cui si č detto, non č infondato ritenere che dall'insieme degli atti risulti una tale impressione. Anche se il controverso documento non era destinato al pubblico, ma "solo" all'Ufficio dei registri, č comunque lecito dedurre che la fiducia nella funzione notarile ne risulti incrinata. Nemmeno da questo profilo il giudizio impugnato appare quindi arbitrario. 4. Tenuto conto che le pene disciplinari vanno commisurate in funzione della gravitŕ della colpa e delle possibili conseguenze derivanti dalle mancanze ai doveri professionali (art. 127 cpv. 1 LN), l'autoritŕ cantonale ha ritenuto adeguata, nel caso specifico, la sanzione dell'ammonizione. Anche questa valutazione č perlomeno sostenibile. Non č in effetti errato ravvisare una certa negligenza nell'agire del ricorrente, che vanta una lunga e provata esperienza quale notaio. Le regole che egli ha disatteso in materia di autentica di firma sono invero dei principi logici e basilari, che non gli potevano ragionevolmente sfuggire ed avrebbero dovuto indurlo a maggior cautela. Non č peraltro decisivo che questi principi non siano esplicitamente consacrati dal testo legale o dalla giurisprudenza pubblicata. Non porta a diversa conclusione nemmeno l'allegazione ricorsuale secondo cui le autoritŕ preposte alla tenuta dei registri, di fronte al mancato ossequio di determinate formalitŕ e a possibili violazioni dei doveri professionali da parte dei notai, si limitino in taluni casi a sollecitare le dovute rettifiche. Per quanto questa tesi possa apparire verosimile, questa Corte non puň che limitarsi a verificare l'arbitrarietŕ, o meno, delle infrazioni accertate e delle sanzioni irrogate dall'autoritŕ disciplinare cantonale. Del resto, occorre considerare che l'ammonizione č la sanzione meno grave prevista dall'art. 127 cpv. 1 LN. Č quindi plausibile ritenere che, adottando questo provvedimento, l'autoritŕ preposta abbia tenuto conto sia della pluridecennale ed ineccepibile carriera del ricorrente, sia della concreta assenza di pregiudizi rilevanti derivanti dal comportamento sanzionato. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela manifestamente infondato e va pertanto respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autoritŕ vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- č posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente e al Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino. Losanna, 20 ottobre 2004 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il giudice presidente: Il cancelliere: