Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 7} I 398/02 Sentenza del 21 ottobre 2002 IIIa Camera Composizione Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere Parti F.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Armodio Migali, Via Turco 12, 88100 Catanzaro, Italia, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente Istanza precedente Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna (Giudizio del 24 aprile 2002) Fatti: A. Mediante decisione 10 gennaio 1997 l'Ufficio AI del Canton Argovia metteva il cittadino italiano F.________, nato nel 1952, muratore, al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera con effetto dal 1° giugno 1996, ritenuta un'incapacitŕ di guadagno addebitabile a sindrome lombare, ernia discale L4-L5 sinistra e a leggera spondilartrosi lombosacrale bilaterale, valutata dall'amministrazione al 100%. Nell'ambito di un procedimento di revisione promosso nel 1999, l'amministrazione, fondandosi sul parere dei propri sanitari, ha fissato al 54% il grado d'invaliditŕ dell'interessato, per cui l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, divenuto competente in ragione del definitivo rimpatrio di F.________, con provvedimento 5 novembre 2001, ha a decorrere dal 1° gennaio 2002 sostituito con una mezza rendita la rendita intera erogata in precedenza. B. La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, adita, tramite l'avv. Armodio Migali, dall'interessato, per pronunzia del 24 aprile 2002 ha confermato il provvedimento dell'amministrazione con sostituzione dei motivi. I primi giudici hanno riconosciuto che, malgrado non fossero date le condizioni della revisione, la decisione del 10 gennaio 1997 doveva essere riesaminata in quanto manifestamente errata. L'Ufficio AI del Canton Argovia aveva infatti erroneamente tenuto conto, nel graduare la residua capacitŕ lucrativa dell'assicurato, di fattori estrinseci, quali la bassa scolaritŕ, la carente formazione professionale e le pessime conoscenze linguistiche, che non avrebbero invece dovuto entrare in linea di conto. C. F.________, sempre assistito dall'avv. Migali, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, chiedendo l'annullamento del giudizio commissionale e del provvedimento amministrativo e il conseguente ripristino del diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 2002. Produce documentazione medica, segnatamente di natura oftalmologica. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, dopo aver sottoposto la documentazione prodotta dal ricorrente ai propri sanitari, propone di accogliere il gravame e di rinviargli gli atti per nuova decisione previo complemento di istruttoria. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. Diritto: 1. Nell'impugnato giudizio, la Commissione di ricorso ha giŕ correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera, illustrando in particolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A detta esposizione puň essere fatto riferimento. 1.1 Giova nondimeno ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invaliditŕ del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarŕ, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invaliditŕ. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si puň procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensě anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacitŕ di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 1.2 Inoltre, va anche qui ricordato che il principio secondo cui l'amministrazione puň in ogni momento modificare d'ufficio una decisione cresciuta in giudicato, sulla quale il giudice non si sia pronunciato materialmente, che si riveli senza dubbio erronea e la cui modificazione rivesta un'apprezzabile importanza prevale su quello concernente la revisione della rendita. Quindi una rendita puň essere aumentata, ridotta o soppressa anche se i presupposti dell'art. 41 LAI non sono dati. Qualora l'erroneitŕ della decisione iniziale sia costatata solo in fase giudiziaria, il giudice puň tutelare con sostituzione dei motivi il provvedimento di revisione reso dall'amministrazione conformemente all'art. 41 LAI (DTF 111 V 198, 110 V 296, 106 V 87 consid. 1b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 112 V 373 consid. 2c, 390 consid. 1b e 107 V 84 segg.). 2. I primi giudici hanno confermato la decisione amministrativa impugnata con sostituzione dei motivi, poiché l'Ufficio AI del Canton Argovia al momento della costituzione della rendita intera avrebbe preso in considerazione fattori estrinseci, estranei cioč all'invaliditŕ, per giungere alla conclusione che la capacitŕ lavorativa dell'assicurato non poteva essere messa a frutto in nessun'altra attivitŕ compatibile con lo stato di salute e che pertanto le sue possibilitŕ di reintegrazione professionale erano assolutamente nulle. 3. Orbene, la questione puň essere lasciata insoluta. In effetti, con il ricorso in esame l'interessato ha prodotto nuova documentazione medica, che mette in evidenza come egli soffra non solo di affezioni di natura ortopedica e reumatologica alla colonna lombare, ma anche di una retinite pigmentosa con contrazione assoluta del campo visivo, tale da limitarlo nello svolgimento di attivitŕ sostitutive confacenti, al punto da indurre la dott.ssa E.________, consulente medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, a consigliare l'allestimento di una perizia pluridisciplinare in Svizzera, che consideri i diversi aspetti delle affezioni dell'insorgente. Questa Corte non puň che aderire a questa proposta, che appare del tutto ragionevole. La documentazione medica prodotta con il presente ricorso mette infatti in evidenza come al momento della riduzione della rendita intera alla metŕ la capacitŕ di guadagno dell'assicurato fosse compromessa non solo dalle patologie ortopediche e reumatologiche conosciute, ma verosimilmente e forse in misura non trascurabile, se si tien conto delle attivitŕ sostitutive che potrebbero entrare in considerazione, anche dall'affezione agli occhi. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto nel senso che, annullati il giudizio commissionale querelato del 24 aprile 2002 e il provvedimento impugnato del 5 novembre 2001, gli atti sono rinviati all'amministrazione per complemento di istruttoria e resa di una nuova decisione, conformemente ai considerandi. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie. 3. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserŕ al ricorrente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di indennitŕ di parte per la procedura in sede federale. 4. La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirŕ sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 5. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 21 ottobre 2002 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: