[AZA 7] I 403/00 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere Sentenza del 2 maggio 2001 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, ricorrente, contro P.________, Italia, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna Fatti : A.- P.________, cittadino svizzero, nato il 6 maggio 1938, ha lavorato da ultimo come autista presso l'allora O.________ fino al 1990. Il 24 settembre 1991 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino lo ha posto dal 1° marzo 1991 al beneficio di una rendita intera d'invaliditŕ di fr. 1296. 50, oltre alla completiva per la moglie M.________, nata il 26 febbraio 1937, di fr. 389. 53, calcolata su un reddito annuo medio di fr. 39 360.-, una durata contributiva di 32 anni, stante l'applicazione della scala di rendita 44 e accertato un grado d'invaliditŕ dell'80 %. Il 21 luglio 1992 l'amministrazione prendeva atto che l'assicurato si era trasferito in Italia e gli comunicava che la sua pratica sarebbe d'allora in poi stata seguita dalla Cassa svizzera di compensazione. Dal 1° agosto 1992 la rendita intera ammontava a fr. 1458.- e la completiva per la moglie a fr. 437.-, invariati il grado d'invaliditŕ, la durata contributiva e la scala delle rendite, elevato a fr. 44 280.- il reddito annuo medio determinante. Il diritto alla rendita intera, il cui importo ha subito in seguito adeguamenti, veniva ripetutamente confermato, dapprima il 16 aprile 1993, in seguito il 5 marzo 1997. A seguito della raggiunta etŕ di pensionamento della moglie e del diritto di questa a una propria rendita ordinaria di vecchiaia, l'amministrazione ha notificato, con decisione 24 febbraio 1999, a D.________ e a M.________ P.________ il conteggio delle loro rispettive rendite. L'importo della rendita intera d'invaliditŕ di P.________ č stato stabilito in fr. 1371.-, stante un reddito determinante di fr. 28 944.-. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha osservato che nel nuovo calcolo della rendita i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metŕ a ciascuno di loro. B.- P.________ ha presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'erogazione della rendita intera d'invaliditŕ nell'importo riconosciutogli fino ad allora e, meglio, fr. 2194.- mensili. Con giudizio del 12 maggio 2000, i giudici commissionali, constatato come il grado d'invaliditŕ dell'assicurato non fosse stato ridotto, hanno nondimeno ritenuto la decisione amministrativa contraria alle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS e hanno pertanto accolto il gravame e retrocesso gli atti all'Ufficio AI per nuovo conteggio, rilevando come il reddito annuo determinante non potesse essere inferiore a quello della primitiva decisione di rendita. C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino della decisione amministrativa del 24 febbraio 1999. P.________ propone sostanzialmente di respingere il ricorso mentre l'Ufficio AI rinuncia a determinarsi. Diritto : 1.- Secondo la lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio č sciolto dopo questa data. Giusta il cpv. 10 della stessa lett. c, i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalitŕ di calcolo. Infine, a norma dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metŕ a ciascuno dei coniugi. La ripartizione č effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); se il matrimonio č sciolto mediante divorzio (lett. c). 2.- Nel caso in esame, in discussione non č la questione di sapere se per il calcolo della rendita d'invaliditŕ dell'assicurato, a seguito del raggiungimento dell'etŕ di pensionamento da parte di sua moglie, sia applicabile l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, quanto piuttosto l'applicabilitŕ e la portata della lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS. Secondo i primi giudici, malgrado che il campo d'applicazione della norma, definito dalle direttive sulle rendite edite dall'UFAS (n. marg. 2004, 2008 e in particolare 2014), sarebbe limitato al trasferimento nel nuovo sistema delle rendite correnti per coniugi, si deve ritenere che, se la lett. c cpv. 10 delle citate disposizioni transitorie dovesse riferirsi unicamente ai capoversi da 5 a 7, il legislatore lo avrebbe precisato. Se ne avrebbe conferma anche da un'interpretazione sistematica della norma in oggetto, poiché il cpv. 10 č posto alla fine della lett. c e una sua applicazione che limiti la portata dell'art. 29quinquies LAVS, escludendola in caso di prestazioni giŕ in corso, risponderebbe oltre tutto al principio della garanzia dei diritti acquisiti. 3.- a) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha di recente avuto modo di affrontare in modo approfondito le disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, esaminandone genesi e senso alla luce dei principi generali che disciplinano l'interpretazione delle norme di legge (cfr. VSI 2000 pag. 174 segg.). Codesta Corte ha in quell'occasione rilevato che la lett. c delle citate disposizioni, la quale consta di dieci capoversi, regola due diverse casistiche: i capoversi da 1 a 4 disciplinano gli eventi assicurativi del nuovo diritto, i successivi capoversi da 5 a 10, invece, gli eventi assicurativi del vecchio diritto (VSI 2000 pag. 178, consid. 5b). Infatti, in tutte le fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non puň o non puň piů verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. Il cpv. 10, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori conformemente alle disposizioni relative alle modalitŕ di calcolo che emanerŕ il Consiglio federale, rientra dunque tra le norme che disciplinano la seconda casistica e puň essere quindi riferito unicamente agli eventi assicurati del vecchio diritto. b) A giusta ragione, l'UFAS osserva a questo proposito che se il capoverso in questione non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le finalitŕ della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori. In effetti, se cosě non fosse, se in altre parole il citato decimo capoverso si applicasse anche agli eventi assicurati del nuovo diritto, disciplinati, come si č visto, dai capoversi da 1 a 4, si finirebbe per contraddire il senso stesso della 10a revisione della LAVS, finendo cosě per negare il principio stesso della suddivisione a metŕ dei contributi versati durante gli anni civili di matrimonio (splitting), continuando a garantire a un coniuge il diritto alla prestazione sorta sotto il vecchio diritto secondo le modalitŕ di calcolo allora in vigore e all'altro coniuge una rendita di vecchiaia calcolata secondo le norme del nuovo diritto e, meglio, usufruendo dello splitting e con ciň una seconda volta di una parte di contributi (la metŕ di quelli versati dall'altro coniuge durante il matrimonio) giŕ precedentemente computata. c) Parafrasando la citata recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, secondo il vecchio diritto sarebbe sorto il diritto a una rendita per coniugi, su cui la moglie avrebbe avuto diritto alla metŕ (vecchio art. 33 LAI; vecchio art. 22 LAVS). Poiché nel frattempo č entrata in vigore la 10a revisione dell'AVS e il cpv. 1 della lett. c, prima frase, delle disposizioni transitorie prevede che le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996, il secondo evento assicurativo (con relativo diritto alla rendita) viene risolto secondo il nuovo diritto. Ciň implica l'assegnazione di due rendite individuali a entrambi i coniugi, le precitate vecchie norme della LAVS e della LAI essendo state semplicemente abrogate (cfr. VSI 2000 pag. 179, consid. 5c in fine). d) Ne viene, concludendo, che l'opponente con il raggiungimento dell'etŕ di pensionamento da parte della moglie soggiace al nuovo diritto e con ciň beneficia pur sempre dei miglioramenti introdotti e realizzati dalla recente revisione dell'AVS a favore delle donne con carriera professionale tradizionale o ancor piů con carriera famigliare. In queste condizioni, la decisione amministrativa del 24 febbraio 1999, conforme alle disposizioni legali e alla giurisprudenza, merita di essere ripristinata. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia : I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il querelato giudizio del 12 maggio 2000 č annullato. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. Lucerna, 2 maggio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :