[AZA 0] I 415/00 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Cassina, cancelliera Sentenza del 17 novembre 2000 nella causa F._________, ricorrente, rappresentato dal Patronato X._________, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna Fatti : A.- Il cittadino italiano residente in Germania F._________, nato nel 1936, ha lavorato in Svizzera dal 1963 al 1969 solvendo i contributi AVS/AI di legge. Ha in seguito continuato ad esercitare una regolare attivitŕ lucrativa dapprima in Italia, dal 1969 al 1971, in seguito, sino all'agosto 1994, in Germania. Il 13 agosto 1997 egli ha presentato agli organi dell'assicurazione svizzera una domanda volta ad ottenere una rendita d'invaliditŕ. Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con decisione 30 giugno 1999, ha negato la prestazione ritenendo non ossequiato il requisito assicurativo richiesto in regime convenzionale. B.- Assistito dal Patronato X._________, l'interessato si č aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, mediante pronunzia 6 giugno 2000, ne ha rigettato l'impugnativa. C.- Sempre tramite il suo rappresentante, F._________ interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Ribadisce la sua domanda di rendita adducendo di adempiere il presupposto assicurativo. A sostegno dalla sua tesi allega tra l'altro una copia di una decisione 23 ottobre 1999 dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), sede di P._________, dalla quale risulta che con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996 egli č divenuto titolare di una pensione d'invaliditŕ italiana. Mentre la Commissione di ricorso e l'UAI, vista la nuova documentazione prodotta, propongono l'accoglimento dell'impugnativa e il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Diritto : 1.- Nel querelato giudizio la Commissione di ricorso ha giŕ esattamente illustrato i presupposti che un cittadino italiano non domiciliato in Svizzera deve adempiere per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera. A detta esposizione puň pertanto essere integralmente rinviato e fatto riferimento. 2.- Con il suo gravame, F._________ ha tra l'altro prodotto una copia di un provvedimento 23 ottobre 1999 dell'INPS di P._________ dal quale emerge che gli č stato riconosciuto il diritto ad una pensione d'invaliditŕ italiana con effetto dal 1° gennaio 1996. In simili condizioni, vista segnatamente la nuova documentazione relativa alla posizione assicurativa dell'interessato in Italia, questa Corte non puň che aderire alla proposta formulata dal ricorrente nel suo gravame e dall'amministrazione in via di risposta al ricorso e, quindi, accogliere l'impugnativa e retrocederle la causa per complemento d'istruttoria sul tema dell'adempimento del requisito assicurativo e, se del caso, per gli accertamenti d'ordine sanitario necessari al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di un'invaliditŕ di grado pensionabile giusta la legislazione svizzera. 3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura č gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, assistito da un patronato, ha, in virtů della giurisprudenza di questa Corte (sentenze inedite 21 gennaio 1999 in re R., I 507/98, 19 novembre 1998 in re G., I 336/97), diritto ad un'indennitŕ di parte per la procedura federale, la quale sarŕ posta a carico dell'Ufficio soccombente (art. 159 e 135 OG). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG, pronuncia : I.Il ricorso di diritto amministrativo č accolto nel senso che, annullati il giudizio 6 giugno 2000 e la decisione impugnata 30 giugno 1999, la causa č rinviata all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché faccia allestire un complemento d'istruttoria conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserŕ al ricorrente la somma di fr. 1000.- a titolo di indennitŕ di parte per la procedura federale. IV.La Commissione di ricorso statuirŕ sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. V.La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 17 novembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: p. La Cancelliera: