[AZA] I 449/99 Ws IIa Camera composta dei giudici federali Meyer, Borella e Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere Sentenza del 24 gennaio 2000 nella causa B.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato X.________, Italia, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna F a t t i : A.- B.________, cittadina italiana nata nel 1956, ha lavorato in Svizzera dal 1974 al 1987 solvendo i contributi di legge. Rientrata in Italia, non ha piů svolto alcuna attivitŕ lucrativa né ha mai versato contri- buti alle patrie assicurazioni. Non č titolare di una ren- dita d'invaliditŕ in patria. Il 22 ottobre 1997 B.________ ha presentato una domanda di rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera lamentando un'ulcera duodenale e asma bronchiale. Il 16 aprile 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero le ha inviato un progetto di decisione, con cui respingeva la predetta domanda, poiché la richiedente dopo il 31 luglio 1987 non aveva piů adempiuto il requisito assicurativo. Dopo aver esaminato le osservazioni della richiedente, che, per il tramite del Patronato X.________, ha prodotto nuova documentazione medica, l'Ufficio AI, con decisione 20 ottobre 1998, ha respinto la richiesta di prestazioni per difetto del requisito assicurativo. B.- Ancora tramite il Patronato X.________, l'interessata č insorta contro il provvedimento amministrativo con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'accoglimento della richiesta di prestazioni. Con giudizio 21 giugno 1999 la Commissione di ricorso ha respinto il gravame, rilevando, a sua volta, l'assenza del presupposto assicurativo e osservando inoltre che sino a fine luglio 1987, al momento della partenza dalla Svizze- ra, l'insorgente non aveva mai subito un'incapacitŕ lavora- tiva. C.- Con ricorso di diritto amministrativo B.________, sempre assistita dal Patronato X.________, chiede l'annullamento del predetto giudizio e l'erogazione di una rendita d'invaliditŕ a contare dal 1980. L'Ufficio AI opponente propone la reiezione del ricor- so. D i r i t t o : 1.- a) Per avere diritto ad una rendita dell'assicura- zione per l'invaliditŕ svizzera, il richiedente deve, in sostanza, essere invalido ai sensi della legge svizzera, aver versato i contributi stabiliti dall'assicurazione so- ciale svizzera per almeno un anno intero ed essere assicu- rato quando insorge l'invaliditŕ. b) Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invaliditŕ č l'inca- pacitŕ di guadagno, presunta permanente o di rilevante du- rata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermitŕ congenita, malattia o infortunio. L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato č invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se č invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se č invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invaliditŕ inferiore al 50% sono versate solo ad assicu- rati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Sviz- zera. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invaliditŕ č determina- ta stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invali- ditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'inte- grazione, nell'esercizio di un'attivitŕ lucrativa ragione- volmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. In altre parole, l'invaliditŕ, nell'ambito delle assi- curazioni sociali svizzere, č un concetto di carattere eco- nomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inat- tivitŕ dell'assicurato, ci si fonderŕ sui fatti di natura medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non puň piů svolgere, a causa del dan- no alla salute, la sua attivitŕ precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Infine, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il dirit- to alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il piů presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacitŕ per- manente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui č stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, in- capace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). c) Giŕ s'č detto che per aver diritto alla rendita me- desima il cittadino italiano deve non soltanto aver contri- buito all'AVS/AI per almeno un anno intero e essere invali- do ai sensi della legislazione svizzera, ma deve pure esse- re assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane. Egli adempie quest'ultima condizione quando sono ver- sati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza so- ciale), durante i periodi assimilati secondo le disposizio- ni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Proto- collo finale stesso) o quando egli ha diritto a pensione d'invaliditŕ delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969). Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano č considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligato- ria o nell'assicurazione facoltativa prima del verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se sono accreditati - sempre per il momento della verifica del rischio - periodi assimilati, che devono essere comprovati prima della resa della decisione amministrativa (DTF 109 V 180 consid. 2a). Questa giurisprudenza intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicu- rativo, quando giŕ si č realizzato l'evento assicurato giu- sta il diritto svizzero. 2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che la ricorrente fino al momento in cui ha lasciato definitiva- mente la Svizzera, vale a dire sino a fine luglio 1987, ha sempre lavorato normalmente, senza subire alcuna perdita di guadagno. Deve quindi essere condiviso il giudizio di prima istanza, secondo cui fino a quella data non era nato alcun evento assicurabile, segnatamente alcun diritto a una ren- dita d'invaliditŕ, foss'anche soltanto parziale. La pretesa della ricorrente di far risalire l'insorge- re del diritto a una rendita d'invaliditŕ addirittura al 1980 appare manifestamente destituita di fondamento. A mag- gior ragione se si considera che, indipendentemente dal fatto che ella abbia sempre lavorato normalmente in Svizze- ra, senza subire alcuna perdita di guadagno, manca del tut- to - e non certo per caso - una documentazione sanitaria oggettiva sugli anni passati che possa in qualche modo suf- fragare la tesi ricorsuale. Persino la documentazione rela- tiva a questi ultimi tempi appare assai lacunosa, non appe- na si consideri che manca, ad esempio, una spirometria che attesti i dati oggettivi rilevati subito dopo la prescri- zione di uno spray broncodilatatore. Č quindi chiaro, alla luce di queste circostanze, che un eventuale diritto alla rendita della ricorrente non puň essere nato, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, se non in un'epoca posteriore alla sua partenza dalla Svizzera, avvenuta nel luglio del 1987. b) Dopo la sua partenza dalla Svizzera, la ricorrente non ha piů versato, come risulta dall'attestato concernente la carriera assicurativa in Italia, contributi alle patrie assicurazioni sociali. Ella nemmeno č titolare di una pen- sione d'invaliditŕ italiana. Fa quindi pacificamente difet- to, dopo la partenza dalla Svizzera, il requisito assicura- tivo esatto dalla normativa convenzionale. In simili condizioni non mette piů nemmeno conto porsi teoricamente il quesito dell'eventuale nascita, in epoca posteriore alla partenza dalla Svizzera, di un diritto vir- tuale a prestazioni. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.Il ricorso di diritto amministrativo č respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III.La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 24 gennaio 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Giudice presidente la IIa Camera: Il Cancelliere: