[AZA]
I 492/99 Ws
IIa Camera
composta dei giudici federali Meyer, Borella, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere Sentenza del 26 gennaio 2000 nella causa M.________, Italia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna Fatti :
A.- M.________, cittadino italiano nato nel 1944, ha lavorato in Svizzera dal 1962 alla fine di settembre del 1993 solvendo i contributi di legge. Rientrato in Italia, non ha piů svolto alcuna attivitŕ lucrativa né ha mai versato contributi alle patrie assicurazioni. Non č titolare di una rendita d'invaliditŕ in patria.
Il 25 gennaio 1995 M.________ ha presentato una domanda di rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera.
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione 16 dicembre 1998, ha respinto la richiesta, considerando che l'interessato fino al 30 settembre 1993 non realizzava gli estremi per il riconoscimento della condizione d'invaliditŕ e dopo tale data, comunque, non adempiva piů il requisito assicurativo.
B.- M.________ ha deferito la decisione amministrativa con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento della prestazione assicurativa.
Con giudizio 12 luglio 1999 la Commissione di ricorso ha respinto il gravame, ribadendo gli argomenti giŕ esposti dall'amministrazione.
C.- L'interessato interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Ripropone la richiesta di prestazioni assicurative fatta valere in precedenza.
L'amministrazione postula la reiezione del gravame e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
Diritto :
1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha giŕ correttamente esposto i presupposti del diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera.
b) Č comunque opportuno ribadire al ricorrente la normativa vigente in Svizzera.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invaliditŕ č l'incapacitŕ di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermitŕ congenita, malattia o infortunio.
L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato č invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se č invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se č invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invaliditŕ inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invaliditŕ č determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
In altre parole, l'invaliditŕ, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, č un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto determinanti. Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non puň piů svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attivitŕ precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Infine, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il piů presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacitŕ permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui č stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).
c) Inoltre č utile ricordare che per aver diritto alla rendita medesima il cittadino italiano deve non soltanto aver contribuito all'AVS/AI per almeno un anno intero e essere invalido ai sensi della legislazione svizzera, ma deve pure essere assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane.
Egli adempie quest'ultima condizione quando sono versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale), durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o quando egli ha diritto a pensione d'invaliditŕ delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969).
Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano č considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa prima del verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se sono accreditati - sempre per il momento della verifica del rischio - periodi assimilati, che devono essere comprovati prima della resa della decisione amministrativa (DTF 109 V 180 consid. 2a). Questa giurisprudenza intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicurativo, quando giŕ si č realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero.
2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che il ricorrente fino al momento in cui ha lasciato definitivamente la Svizzera, vale a dire sino alla fine di settembre del 1993, ha sempre lavorato normalmente, ad eccezione di alcune brevi assenze nel 1991 dal 7 all'8 maggio e dal 3 al 12 ottobre, nel 1992 dal 6 al 18 ottobre e nel 1993 dal 2 al 14 marzo. Egli č inoltre stato assente dal lavoro dal 21 aprile di quest'ultimo anno sino al suo rientro definitivo in patria.
Le sue affezioni, segnatamente il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa e le note di angiosclerosi, messe in risalto dal medico dell'INPS, sono malattie di lunga durata. Il diritto alla rendita potrebbe quindi essere nato, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, al piů presto dopo un anno di incapacitŕ al lavoro senza notevoli interruzioni.
b) Orbene, il ricorrente non ha praticamente mai avuto periodi prolungati di incapacitŕ lavorativa fino al 21 aprile 1993, quando č rimasto assente dal lavoro sino alla data del suo rientro in patria, avvenuto alla fine di settembre di quell'anno. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, entro tale data non poteva nascere alcun diritto a una rendita a favore dell'interessato. Il diritto a una prestazione dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera sarebbe potuto nascere al piů presto dopo un anno di attesa, all'inizio di aprile del 1994.
c) A quell'epoca il ricorrente non adempiva, sempre come correttamente rilevato dal primo giudice, il requisito assicurativo. Rimpatriato, M.________, come emerge dall'attestato concernente la carriera assicurativa in Italia, non ha chiesto di poter versare volontariamente contributi nelle assicurazioni sociali italiane. Egli nemmeno risulta essere titolare di una pensione d'invaliditŕ italiana.
d) Il ricorso deve pertanto essere respinto per questi motivi, senza che occorra esaminare piů da vicino se il ricorrente, alla scadenza del termine annuale di carenza, vale a dire nell'aprile 1994, era invalido e, meglio, subiva una perdita di guadagno del 50% almeno rispetto alla precedente attivitŕ svolta in Svizzera a seguito dell'incapacitŕ lavorativa che lo aveva colpito. Non mette conto, in altre parole, di analizzare se la valutazione del medico dell'INPS, che attesta un'invaliditŕ del 45% soltanto (e non del 50% come richiesto dalla legge svizzera), sia corretta.
Per queste medesime ragioni, non si giustifica di assegnare al ricorrente un termine per produrre nuova documentazione medica, segnatamente una perizia di parte. Essa si rivelerebbe infatti a priori superflua per il presente giudizio.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo č respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III.La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 gennaio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IIa Camera:
Il Cancelliere: