Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_110/2014 Sentenza del 6 marzo 2014 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________ SA, opponente. Oggetto assicurazione complementare contro le malattie, ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2014 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Considerando: che in parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha condannato quest'ultima a versare all'attrice fr. 142.-- quale rimborso per i premi pagati in eccesso per il periodo da settembre a dicembre 2010; che la Corte cantonale ha pure accolto, nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice; che A.________ ha adito il Tribunale federale con scritto 10 febbraio 2014 in cui critica l'operato dei Giudici cantonali e della Cassa malati; che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni; che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF); che la parte ricorrente deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2); che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio; che in queste circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che l'opponente non č stata invitata a determinarsi sul rimedio, motivo per cui non si giustifica assegnarle ripetibili e che viste le particolaritŕ del caso si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie dalla ricorrente; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Losanna, 6 marzo 2014 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti