Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_187/2016 Sentenza del 18 maggio 2016 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento Sindacato A.________, ricorrente, contro B.________, opponente, C.________. Oggetto rappresentanza processuale nelle controversie in materia di diritto del lavoro; ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che C.________ ha convenuto in giudizio, facendosi rappresentare dal Sindacato A.________, la B.________ con istanza di conciliazione 23 novembre 2015 in cui ha indicato un valore litigioso di fr. 18'980.-- composto di pretese salariali ed indennitŕ per disdetta abusiva; che il 7 dicembre 2015 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha deciso di non ammettere la rappresentanza dell'istante da parte del Sindacato A.________ (dispositivo n. 1) e ha fissato all'istante un termine di 15 giorni per procedere come ai considerandi e cioč di comunicare alla Pretura il suo domicilio e di munirsi di un rappresentante professionale autorizzato o di procedere con atti propri (dispositivo n. 2); che con sentenza 23 febbraio 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da C.________ contro il dispositivo n. 2; che il Sindacato A.________ č insorto al Tribunale federale contro tale sentenza con un atto datato 22 marzo 2016 e intitolato "ricorso di diritto pubblico / ricorso in materia costituzionale / ricorso per riforma" con cui chiede il rinvio degli atti al Tribunale di appello per nuova decisione; che non č stato ordinato uno scambio di scritti; che la sentenza impugnata č una decisione incidentale emanata nell'ambito di una controversia derivante da un rapporto di lavoro; che essendo il valore di lite superiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF la decisione impugnata č suscettiva di un ricorso in materia civile; che giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autoritŕ inferiore o č stato privato della possibilitŕ di farlo (lett. a) ed č particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b); che nella fattispecie giŕ la condizione prevista dalla lett. a della citata norma non č soddisfatta, il ricorrente non avendo attaccato innanzi al Tribunale di appello il punto della decisione pretorile oggetto della pronunzia impugnata; che infatti unicamente C.________ č insorta contro il dispositivo n. 2 della decisione del Segretario assessore; che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le procedure come quella all'esame non sono gratuite; che nemmeno la concessione dell'assistenza giudiziaria entra in concreto in linea di conto, il ricorrente, nonostante l'esplicito invito, non avendo fornito alcuna informazione sulla situazione patrimoniale e facendo difetto il requisito delle possibilitŕ di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione alle parti, a C.________ e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 18 maggio 2016 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti