Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_211/2011 Sentenza del 6 dicembre 2011 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, ricorrente, contro B.________SA, patrocinata dall'avv. Marco Probst, opponente. Oggetto contratto di assicurazione, ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 17 febbraio 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto la petizione con cui A.________ ha convenuto in giudizio la B.________SA, chiedendo il pagamento di fr. 45'360.--; che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 febbraio 2011, invece respinto la petizione in accoglimento di un'appellazione dell'assicuratore; che con ricorso in materia civile del 31 marzo 2011 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello, di riformarla nel senso che la convenuta sia condannata a pagarle fr. 45'360.--, oltre interessi, e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che con decreto 20 settembre 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilitŕ di esito favorevole del ricorso e ha invitato la ricorrente a fornire entro il 14 ottobre 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--; che il 17 ottobre 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese č stato prorogato, ad istanza del patrocinatore della ricorrente, fino al 7 novembre 2011; che il 10 novembre 2011 č stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 25 novembre 2011; che il 14 novembre 2011 il patrocinatore della ricorrente ha annunciato l'intenzione di non provvedere al versamento in discussione; che il 1° dicembre 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 dicembre 2011 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti