Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_305/2015 Sentenza del 15 giugno 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi, ricorrente, contro Fondazione B.________, patrocinata dall'avv. Giovanni Poma, opponente. Oggetto cauzione per spese ripetibili, ricorso contro la decisione emanata il 5 maggio 2015 dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione B.________ volta ad ottenere fr. 54'893,10 a titolo di rimunerazione dell'attivitŕ lavorativa; che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere la petizione; che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove č domiciliata; che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione in favore della convenuta; che, dopo aver richiamato l'art. 99 cpv. 1 CPC, l'autoritŕ inferiore ha constatato il domicilio all'estero dell'attrice, la reiezione (con la sentenza 16 gennaio 2015) della sua domanda di assistenza giudiziaria e l'assenza di un esonero dal versamento della cauzione previsto in una convenzione internazionale o in un accordo bilaterale con il Marocco; che essa ha poi fissato l'ammontare delle garanzie in base al valore delle pretese di appello; che A.________ č insorta al Tribunale federale con ricorso del 6 giugno 2015 postulando l'annullamento della predetta decisione e domandando il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale; che la ricorrente afferma di essere stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal Pretore e ritiene "sprovvisto di fondamento" l'accertamento in base al quale ella sarebbe in grado di versare una cauzione di fr. 2'500.--; che ella lamenta pure una violazione dell'art. 6 CEDU, la decisione impugnata impedendole di accedere a un tribunale; che giusta l'art. 42cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che tale requisito non č soddisfatto nella fattispecie; che infatti la prima doglianza ricorsuale č del tutto inconferente, l'autoritŕ inferiore non avendo in alcun modo accertato la possibilitŕ della ricorrente di versare fr. 2'500.--; che la ricorrente non spiega poi per quale motivo l'art. 6 CEDU esonererebbe una parte, la cui domanda di assistenza giudiziaria č stata respinta, dal dover prestare una cauzione processuale; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilitŕ di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 giugno 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti