Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_343/2018 Sentenza del 3 luglio 2018 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto mandato, ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.1). Considerando: che il 17 ottobre 2017 A.________ ha convenuto in giudizio l'avv. B.________, giŕ suo patrocinatore, innanzi alla Pretura del distretto di Lugano; che essendo trascorso infruttuoso il termine assegnato a A.________ dal Segretario assessore per tradurre in italiano l'istanza redatta in tedesco, la stessa č stata dichiarata inammissibile; che il Segretario assessore ha pure dichiarato inammissibile con ordinanza 13 dicembre 2017 il "ricorso" presentato da A.________ nei confronti del predetto legale e i relativi allegati, solo in parte tradotti e " comunque confusi tanto da non poter comprendere natura e contenuto dell'atto "; che con sentenza 29 maggio 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________, non avendo egli contestato la motivazione della decisione di primo grado; che con ricorso del 5 giugno 2018 al Tribunale federale A.________ chiede la fissazione di un'udienza innanzi all'autoritŕ di conciliazione; che con scritto 14 giugno 2018 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che non č stato ordinato uno scambio di scritti; che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi del mancato svolgimento di un'udienza di conciliazione senza minimamente confrontarsi con le considerazioni della sentenza impugnata; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che cosě stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente - indipendentemente da una sua eventuale indigenza - va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilitŕ di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 luglio 2018 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti