Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_488/2016 Sentenza del 26 ottobre 2016 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento 1. A.________, 2. B.________, ricorrenti, contro C.________ e D.________, patrocinati dallo Studio legale Claudio Cereghetti & Partner, opponenti. Oggetto locazione; risarcimento danni, ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2016 dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 20 aprile 2016, in accoglimento della petizione presentata da C.________ ed D.________ nei confronti di A.________ e B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato i convenuti a pagare agli attori fr. 17'569.60, oltre interessi; che con decisione del 29 luglio 2016 il Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa della sua carente motivazione, l'appello presentato dai convenuti; che quest'ultimi hanno impugnato tale decisione al Tribunale federale con ricorso del 1° settembre 2016; che con decreto 6 settembre 2016 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare entro il 21 settembre 2016 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; che il 28 settembre 2016 č stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell' art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 13 ottobre 2016; che il 21 ottobre 2016 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che, a prescindere da quanto precede, l'impugnativa si appalesa pure insufficientemente motivata, i ricorrenti non spiegando, come invece richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, perché l'atto impugnato viola il diritto; che pertanto il ricorso risulta manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietŕ (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 3. Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 ottobre 2016 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti