Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_49/2013 Decreto del 13 giugno 2013 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________SA, patrocinata dall'avv. Alessandro Guglielmetti, ricorrente, contro B.________SA, patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli García Fernández, opponente. Oggetto contratto di appalto; notifica di difetti, ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 13 dicembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA al pagamento di fr. 50'065.95, oltre interessi; che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 7 dicembre 2012 un appello della A.________SA; che quest'ultima ha impugnato la pronuncia d'appello con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2013 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la reiezione della petizione; che con risposta 19 febbraio 2013 la B.________SA ha chiesto la reiezione del ricorso e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo; che le parti hanno poi spontaneamente proceduto ad un ulteriore scambio di scritti; che la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di attribuzione dell'effetto sospensivo con decreto del 18 marzo 2013; che con scritto 6 giugno 2013 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha segnatamente proposto di compensare le ripetibili; che con lettera 10 giugno 2013 l'opponente ha aderito alla citata proposta; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate come convenuto dalle parti; per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 giugno 2013 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti