Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_545/2017 Sentenza del 25 ottobre 2017 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________ SA, opponente. Oggetto assicurazione complementare contro le malattie, ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2017.67). Considerando: che con sentenza 20 gennaio 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha solo parzialmente accolto la petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA e ha condannato quest'ultima a restituire all'attrice una parte dei premi; che con decisione 7 settembre 2017 il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda di revisione inoltrata da A.________ contro la predetta sentenza, non avendo l'istante portato "alcun elemento di novitŕ fattuale o probatoria" a sostegno della sua domanda; che il 16 ottobre 2017 A.________ si č rivolta al Tribunale federale lamentandosi di quanto deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'operato della sua cassa malati, nonché della sottrazione di una sua collana da parte di due commercianti e dell'asserita protezione offerta dal Tribunale di appello ticinese ai truffatori; che giusta l'art. 42 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere, oltre alle conclusioni, i motivi (cpv. 1) e che in questi occorre spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (cpv. 2; DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); che in concreto lo scritto della ricorrente non soddisfa le predette esigenze, non contenendo alcuna conclusione e non illustrando i motivi per cui la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto; che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF); che viste le particolaritŕ del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Losanna, 25 ottobre 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti