Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_549/2011 Sentenza del 2 aprile 2012 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Edy Grignola, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, opponente. Oggetto responsabilitŕ del medico, torto morale; ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 9 giugno 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto di condannare il dott. B.________, giŕ medico della defunta madre, a versargli fr. 60'000.-- a titolo di torto morale; che con sentenza 3 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello e la richiesta di assistenza giudiziaria dell'attore; che A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia civile 13 settembre 2011 con cui postula l'accoglimento della petizione e della domanda di assistenza giudiziaria proposta nella seconda istanza cantonale, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sede federale; che con decreto 8 febbraio 2012 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilitŕ di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro il 28 febbraio 2012 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--; che il 6 marzo 2012 č stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 21 marzo 2012; che il 28 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 aprile 2012 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti