Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_616/2010 Sentenza del 3 gennaio 2011 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Huguenin. Partecipanti al procedimento A.________SA, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea, opponente. Oggetto contratto di locazione; sfratto, ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 4 novembre 2010 la A.________SA č insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; che con decreto dell'11 novembre 2010 la ricorrente č stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--; che con decreto del 6 dicembre 2010 alla ricorrente č stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 17 dicembre 2010, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile; che in tempo utile non č intervenuto alcun versamento; che in queste circostanze l'impugnativa non puň essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, puň essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 gennaio 2011 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Klett Huguenin