Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_752/2012 Sentenza del 14 agosto 2013 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________ SA, opponente. Oggetto assicurazione complementare contro le malattie; indennitŕ giornaliere, ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 7 novembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ aveva convenuto in giudizio la B.________ SA al fine di ottenere la continuazione del versamento delle indennitŕ giornaliere da questa corrisposte fino al 30 giugno 2011; che A.________ ha impugnato al Tribunale federale la sentenza cantonale con ricorso 11 dicembre 2012, postulando altresě di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che con decreto del 17 giugno 2013 la I Corte di diritto civile ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilitŕ di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'8 luglio 2013 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 3'000.--; che il 17 luglio 2013 č stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 2 agosto 2013; che il 22 luglio 2013 A.________ ha rinnovato la richiesta di "gratuito patrocinio e sospensione spese giudiziarie", asseverando l'assenza di risorse economiche e la fondatezza del suo gravame; che come giŕ indicato nel decreto del 17 giugno 2013 sulla domanda di assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante č unicamente uno dei due presupposti per accogliere tale richiesta; che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilitŕ di esito favorevole del ricorso, č stata stabilita nel predetto decreto e nello scritto del 22 luglio 2013 il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale decisione; che il 12 agosto 2013 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Losanna, 14 agosto 2013 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti