Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_98/2007 /biz Sentenza del 30 agosto 2007 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Corboz, presidente, cancelliera Gianinazzi. Parti A.A.________ e B.A.________, ricorrenti, contro avv. C.________, quale rappresentante della Comunione ereditaria fu D.________, composta di: E.________, F.________, B.A.________, opponente, Oggetto sfratto, ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: che A.A.________ e B.A.________ abitano a Giubiasco, in una casa appartenente alla Comunione ereditaria fu D.________; che il 24 febbraio 2006 l'avv. C.________, in qualitŕ di rappresentante ex art. 602 cpv. 3 CC della Comunione ereditaria fu D.________, ha notificato a A.A.________ e B.A.________ la disdetta del contratto di locazione per mancato pagamento delle pigioni, con effetto al 31 marzo 2006; che, fallita la procedura di conciliazione, il 28 novembre 2006 il predetto rappresentante ha avviato una procedura di sfratto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona; che il 26 febbraio 2007 la Segretaria assessora della Pretura adita, constatata la validitŕ della disdetta, ha decretato lo sfratto immediato dei coniugi A.________; che l'appello da questi interposto contro la pronunzia di primo grado č stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 15 marzo 2007; che il 2 aprile 2007 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale; che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilitŕ del rimedio esperito; che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'allegato ricorsuale deve contenere, fra l'altro, i motivi all'origine del ricorso e le conclusioni auspicate; che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi; che, infatti, nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale A.A.________ e B.A.________ descrivono i conflitti familiari sorti dopo la morte di D.________ ed esprimono il loro sconforto per la situazione venutasi a creare, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni esposte dai giudici della massima istanza ticinese nella sentenza emanata il 15 marzo 2007, che non viene peraltro nemmeno menzionata; che, trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile, si puň decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG; che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), ovvero dei ricorrenti (art. 66 cpv. 5 LTF), in solido; che all'opponente non spetta nessuna indennitŕ per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi. Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF, il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 agosto 2007 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera: