Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.394/2004 /viz Sentenza dell'8 febbraio 2005 I Corte civile Composizione Giudici federali Corboz, presidente, Rottenberg Liatowitsch, Zappelli, giudice supplente, cancelliera Gianinazzi. Parti A.________, attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Carlo Maccanetti, contro B.________, convenuto e opponente, patrocinato dall'avv. Elvezio Lorenzetti, Oggetto contratto di mutuo, ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 20 settembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Fatti: A. Il 6 gennaio 1992 A.________ ha sottoscritto un riconoscimento di debito nei confronti di B.________ per fr. 200'000.--, impegnandosi nel contempo a restituire tale somma, senza interessi, entro il 30 novembre 1992. B. Entrambe le parti riconoscono l'avvenuto rimborso di fr. 100'000.--. Controversa č per contro la restituzione dell'importo rimanente. A.________ reputa infatti che il debito sia stato saldato il 30 marzo 1993, mediante un versamento da parte della "sua" ditta X.________ AG di Zollikon. B.________ sostiene invece che il pagamento della X.________ AG si inserisce nel quadro dei rapporti esistenti tra lui e questa societŕ, sicché esso non puň in nessun caso essere considerato come versamento per conto di A.________, atto ad estinguere il debito. Egli contesta inoltre l'asserita identitŕ tra la societŕ ed il debitore, donde l'impossibilitŕ di ammettere un'eventuale compensazione. C. Il litigio č sfociato in una procedura esecutiva contro A.________. L'azione di disconoscimento di debito da lui introdotta č stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Cittŕ il 10 giugno 2003. Il giudice ha infatti ritenuto non dimostrato che il pagamento fatto dalla X.________ AG fosse destinato alla parziale estinzione del debito di A.________, il quale non ha nemmeno provato che vi fosse identitŕ economica con la societŕ. Č stata per contro accertata l'esistenza di un debito della X.________ AG nei confronti di B.________, cosě che questi, in mancanza di indicazioni in punto alla causale del versamento, poteva legittimamente ritenere ch'esso fosse da imputare a tale debito e non a quello privato di A.________. D. Con sentenza del 20 settembre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa presentata dal soccombente, confermando in sostanza le conclusioni pretorili, anche se con una motivazione parzialmente diversa. Come il primo giudice, anche la massima istanza cantonale ha infatti negato ad A.________ la possibilitŕ di estinguere il proprio debito compensandolo con il credito vantato dalla X.________ AG nei confronti di B.________, non essendovi identitŕ fra le parti. Per quanto concerne il motivo del versamento effettuato dalla societŕ, la Corte ticinese ha invece osservato come essa abbia aperto nella propria contabilitŕ un conto sul quale l'importo di fr. 100'000.-- č stato rubricato quale mutuo da lei concesso allo stesso B.________. Qualora si fosse trattato di un pagamento per conto di A.________ - destinato ad estinguere il debito contratto il 6 gennaio 1992 - la societŕ lo avrebbe semmai rubricato quale mutuo a favore di questi. E. Contro questa decisione A.________ č insorto dinanzi al Tribunale federale, il 22 ottobre 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione del diritto federale, egli ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e il disconoscimento del debito. Nella risposta del 13 dicembre 2004 B.________ ha proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico č stato respinto in quanto ammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso per riforma. 2. Prima di trattare gli argomenti proposti nell'impugnativa appare utile rammentare che nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti cosě come sono stati accertati dall'ultima autoritŕ cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autoritŕ cantonale sono improponibili, cosě come non si puň far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv.1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106 con rinvii). 3. Da questi principi discende l'inammissibilitŕ pressoché integrale del gravame sottoposto al Tribunale federale. La censura relativa alla violazione dell'art. 120 CO, che regola la compensazione, si avvera d'acchito inammissibile siccome fondata sulla tesi dell'identitŕ fra l'attore e la societŕ, che la Corte cantonale ha reputato non dimostrata sulla base di un apprezzamento probatorio che - come esposto nel quadro dell'esame del rimedio introdotto parallelamente - non č arbitrario. Quella concernente la violazione dell'art. 68 CO, secondo cui il debitore non č tenuto ad adempiere personalmente l'obbligazione, č invece priva di ogni pertinenza. L'autoritŕ ticinese non ha infatti escluso a priori la possibilitŕ che il debito dell'attore venisse saldato da un terzo, ovvero dalla societŕ. Ha semmai constatato che ciň non č avvenuto, posto come la societŕ non abbia iscritto nella propria contabilitŕ il versamento quale mutuo a favore dell'attore bensě quale mutuo al convenuto. L'attore non ha infine miglior fortuna laddove si prevale della violazione dell'art. 86 CO. Tale norma presuppone infatti che un debitore abbia piů debiti nei confronti di un medesimo creditore e nella fattispecie in rassegna la Corte ticinese ha accertato l'esistenza di un unico debito fra l'attore e il convenuto. 4. Manifestamente infondato, il ricorso per riforma deve venire respinto nella (limitata) misura in cui ammissibile. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui č ammissibile, il ricorso per riforma č respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- č posta a carico dell'attore, che rifonderŕ fr. 6'000.-- al convenuto per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 8 febbraio 2005 In nome della I Corte civile del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera: