Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_145/2009 Sentenza del 3 febbraio 2010 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Thélin. Parti A.A.________ e B.A.________, ricorrenti, contro C.________, patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti, opponente. Oggetto azione di accertamento negativo, ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 4 agosto 2006 i conduttori A.A.________ e B.A.________ hanno fatto spiccare nei confronti del loro locatore C.________ un precetto esecutivo per fr. 17'352.75 oltre interessi; che il locatore ha interposto opposizione; che i conduttori non ne hanno chiesto il rigetto; che il locatore si č quindi rivolto dapprima all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a Minusio e poi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito e l'annullamento del precetto esecutivo; che, adita dai conduttori, il 9 ottobre 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il loro appello ("ricorso") siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI, non avendo essi preso posizione sulla mancanza di prove accertata dal Pretore né indicato prove a sostegno delle loro allegazioni; che il 31 agosto 2009 il Pretore ha accolto la petizione, non avendo i conduttori provato "né la mancata consegna dell'appartamento alla data concordata né di aver eseguito qualsivoglia lavoro nella proprietŕ" del locatore; che contro questa sentenza i conduttori sono insorti dinanzi al Tribunale federale con scritto del 10 novembre 2009; che né il locatore (qui opponente) né l'autoritŕ cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato; che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; che i ricorrenti non si attengono a questa regola; che essi si limitano a elencare le violazioni del contratto secondo loro commesse dal locatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI da parte del Tribunale d'appello; che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione; che in simili circostanze si puň decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti in conformitŕ con l'art. 66 cpv. 1 e 5 LTF; che all'opponente non spetta nessuna indennitŕ per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 febbraio 2010 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Klett Thélin