Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_28/2015 Sentenza del 22 maggio 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa disoccupazione B.________, opponente. Oggetto contratto di lavoro; salario, ricorso contro la decisione emanata il 25 marzo 2015 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla Cassa di disoccupazione B.________, condannato A.________ a pagare all'attrice fr. 14'263.70, importo pari all'indennitŕ da questa versata a un'ex dipendente del convenuto e corrispondente al salario dovutole fino al termine di disdetta ordinario; che la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, con giudizio del 25 marzo 2015, l'appello presentato da A.________, siccome insufficientemente motivato; che A.________ č insorto al Tribunale federale con ricorso del 24 aprile 2014, postulando l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autoritŕ inferiore per esame dell'appello; che giusta l'art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile; che nella fattispecie rimane pertanto unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; che con questo rimedio puň essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non č possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF; che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilitŕ, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie; che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato e che, indicando nel ricorso di aver presentato nell'appello una fattispecie diversa da quella ritenuta nel giudizio pretorile, il ricorrente non formula una censura fondata sul divieto dell'arbitrio diretta contro i considerandi della sentenza di seconda istanza attinenti alla carente motivazione dell'appello; che non soccorre il ricorrente nemmeno la pretesa erroneitŕ del verbale allestito dal Pretore, trattandosi di una questione estranea alle ragioni ritenute dall'autoritŕ cantonale per giustificare la decisione d'irricevibilitŕ; che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 maggio 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti