Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_47/2018 Sentenza del 9 ottobre 2018 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento 1. A.________, 2. B.________, ricorrenti, contro C.________SA, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2018.56). Considerando: che con sentenza 10 agosto 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da A.________ e B.________ contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto la domanda di espulsione presentata dalla C.________SA; che il 16 agosto 2018 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale; che con decreto 21 agosto 2018 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; che l'11 settembre 2018 č stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 26 settembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; che il 2 ottobre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione; che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietŕ (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 ottobre 2018 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti