Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_57/2018 Sentenza del 30 novembre 2018 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________SA, patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara, ricorrente, contro B.________SA, patrocinata dall'avv. Giovanni Augugliaro, opponente. Oggetto contratto di riparazione, ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2018 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2016.52). Considerando: che con giudizio 30 giugno 2016 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA a versare all'attrice fr. 8'881.-- quale compenso per la riparazione di un'automobile; che la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha con sentenza 4 settembre 2018 respinto, in quanto ricevibile, un reclamo presentato dalla convenuta; che quest'ultima č insorta al Tribunale federale con un ricorso 6 ottobre 2018 con cui postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza; che con decreto 8 ottobre 2018 la ricorrente č invano stata invitata a versare entro il 23 ottobre 2018 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'000.--; che il 29 ottobre 2018, ritenuto come la domanda di proroga del termine di pagamento del 25 ottobre 2018 fosse tardiva, č stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 19 novembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; che il 28 novembre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione; che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 novembre 2018 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti