Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_64/2018 Sentenza del 26 novembre 2018 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Oggetto assistenza giudiziaria; indennitŕ del patrocinatore, ricorso contro la decisione emanata il 23 ottobre 2018 dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.26/44). Considerando: che con sentenza 22 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello presentato da A.________ nella causa da lui promossa contro la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________; che in tale procedura A.________, assistito dall'avv. C.________, era stato messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che con decisione 23 ottobre 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stabilito l'indennitŕ (fr. 1440.--) a cui il predetto patrocinatore ha diritto; che il 29 ottobre 2018 A.________ č insorto al Tribunale federale contro tale decisione, chiedendo l'esecuzione per l'importo di fr. 11'533.30 della sentenza 22 maggio 2017 emanata nei confronti della menzionata Comunione dei comproprietari; che non č stato ordinato uno scambio di scritti; che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono segnatamente contenere conclusioni riferite all'oggetto della sentenza impugnata; che tale requisito non č in concreto soddisfatto; che infatti l'esecuzione del giudizio del 22 maggio 2017 non era tema della sentenza impugnata e nel ricorso in esame invano si cerca una conclusione attinente alla decisione concernente la retribuzione dell'ex patrocinatore del ricorrente; che da quanto precede discende che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF; che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 novembre 2018 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti