Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_8/2010 Sentenza del 3 febbraio 2010 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Thélin. Parti A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto pretesa contrattuale, ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che l'avvocato B.________ ha adito il Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere la condanna di A.________ al pagamento di fr. 380.--, oltre interessi del 5 % dal 9 ottobre 2009, pari al prezzo d'una consulenza; che il 16 novembre 2009 il Giudice di pace ha accolto tale richiesta, essendo provato che la convenuta si č recata nello studio del legale a X.________ e che tra le parti vi č stato un colloquio di un'ora intera, durante il quale almeno un consiglio č stato dato, indi per cui un contratto c'č stato; che, adita dalla convenuta, il 7 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha giudicato il ricorso inammissibile siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC/TI, essendosi ella limitata a riproporre le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice; che la Camera di cassazione civile si č comunque espressa anche nel merito, a sfavore della convenuta; che contro questa sentenza la convenuta č insorta dinanzi al Tribunale federale con scritto dell'11 gennaio 2010; che né l'attore (qui opponente) né l'autoritŕ cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato; che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; che la ricorrente non si attiene a questa regola; che ella si limita a risollevare le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria e a lamentarsi delle difficoltŕ imposte alla litigante sprovvista di patrocinatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 329 cpv. 2 CPC/TI da parte del Tribunale d'appello; che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione; che in simili circostanze si puň decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie sono addossate alla ricorrente in conformitŕ con l'art. 66 cpv. 1 LTF; che all'opponente non spetta nessuna indennitŕ per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 febbraio 2010 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Klett Thélin