Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_85/2016 Sentenza dell'8 dicembre 2016 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.B.________ e C.B.________, patrocinati dall'avv. Marco Märki, opponenti. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2016 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 25 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in accoglimento dell'istanza presentata da C.B.________ e B.B.________ (locatori), ordinato l'espulsione immediata di A.________ dall'appartamento da questi locato a Tenero-Contra; che con sentenza 8 novembre 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo con cui A.________ aveva chiesto una posticipazione dell'esecuzione della decisione pretorile; che con ricorso 5 dicembre 2016 A.________ postula un risarcimento per torto morale di fr. 20'000.-- per comportamenti vessatori; che tale conclusione si rivela inammissibile, perché nuova (art. 99 cpv. 2 LTF); che non č inoltre ravvisabile un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 lett. b LTF), il ricorrente medesimo affermando di essersi nel frattempo trasferito a Chiasso; che infine il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF poiché il ricorrente, negando di aver avuto comportamenti molesti nei confronti dei vicini e lamentandosi delle angherie subite nonché della procedura svoltasi innanzi all'autoritŕ di conciliazione, omette di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata; che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che viste le particolaritŕ del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 8 dicembre 2016 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti