Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_14/2015 Sentenza del 27 ottobre 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Kiss, Presidente, Kolly, Niquille, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, istante, contro B.________, controparte, III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano. Oggetto revisione, domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015 del 17 marzo 2015. Considerando: che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale dell'avv. B.________, giŕ patrocinatrice d'ufficio della ricorrente; che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ", A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza "; che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato scritto, sollecita l'emanazione di una decisione; che la revisione di una sentenza del Tribunale federale puň unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF; che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma č necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui č chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012); che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa giŕ per questo motivo i predetti requisiti; che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di revisione č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante. 3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 27 ottobre 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti