Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_16/2015 Sentenza del 23 novembre 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Kiss, Presidente, Klett, Hohl, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, istante, contro Cantone Zurigo, 8090 Zurigo, rappresentato dal Presidente dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 15, 8001 Zurigo, controparte, I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 13/15, 8001 Zurigo. Oggetto revisione, domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_489/2015 del 5 ottobre 2015. Considerando: che con sentenza del 5 ottobre 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo e concernente una domanda di assistenza giudiziaria per una procedura di conciliazione da incoare; che con scritto datato 19 ottobre 2015 A.________ ha indicato di voler presentare una richiesta di revisione, adducendo in sostanza di essere stato sottoposto a una perizia extragiudiziale da cui risulterebbe una riduzione delle sue facoltŕ cognitive, di non essere in grado di sostenere con i suoi mezzi finanziari i costi di una procedura di conciliazione e di essere pure stato ricoverato nel mese di agosto 2015 per un delicato intervento chirurgico; che la revisione di una sentenza del Tribunale federale puň unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF; che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma č necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui č chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012); che lo scritto datato 19 ottobre 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa giŕ per questo motivo i predetti requisiti; che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di revisione č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo. Losanna, 23 novembre 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti