Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_17/2013 Sentenza del 12 dicembre 2013 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Klett, Presidente, Kolly, Ramelli, Giudice supplente, Cancelliere Hurni. Partecipanti al procedimento A.________Sagl, patrocinata dall'avv. Dr. Gianmaria Mosca, istante, contro B.________SA, patrocinata dall'avv. Michele Patuzzo, controparte. Oggetto espulsione, domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013. Considerando: che con atto del 17 giugno 2013 l'istante ha interposto ricorso in materia civile contro la sentenza 8 maggio 2013 della II Camera Civile del Tribunale d'appello; che il 9 luglio 2013 l'istante ha presentato un'istanza di "ricusa della Prima Corte di Diritto Civile a favore di altri Giudici e/o di un'altra Corte ", prevalendosi del motivo generale di prevenzione dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF; che con sentenza del 17 ottobre 2013 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile (inc. 4A_312/2013); che il dispositivo della sentenza 4A_312/2013 č stato comunicato alle parti il 21 ottobre 2013; che il 25 ottobre 2013 l'istante ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione con cui postula - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della sentenza del 23 ottobre 2013 nonché l'emanazione di una nuova sentenza con nuova composizione della I Corte di diritto civile; che l'istante si prevale del motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF, perché "ricevendo il dispositivo [della sentenza 4A_312/2013] non consta alla parte Ricorrente che l'istanza di ricusa riguardante l'intera Prima Corte di Diritto Civile sia stata considerata"; che, sebbene il dispositivo comunicato il 21 ottobre 2013 non ne facesse menzione, questa Corte aveva esaminato e dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di ricusazione, ciň che risulta dal testo integrale della sentenza 4A_312/2013 notificato alle parti il 19 novembre 2013 (consid. 1.2); che l'istanza di revisione si rivela perciň priva di fondamento e dev'essere respinta; che questo giudizio rende la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto; che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie; per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. L'istanza di revisione č respinta. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 dicembre 2013 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Hurni