Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_154/2012 Decreto del 22 marzo 2012 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo, ricorrente, contro I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. Oggetto ricorso per denegata giustizia, ricorso contro l'inattivitŕ della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 27 novembre 2008 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi A.________ e B.________ e ha, tra l'altro, affidato la figlia C.________ al padre con l'esercizio dell'autoritŕ parentale; che con appello 17 dicembre 2008 A.________ ha impugnato tale sentenza pretorile dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulando segnatamente l'affidamento della figlia con l'esercizio dell'autoritŕ parentale; che con ricorso per denegata giustizia del 13 febbraio 2012 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di ingiungere alla Corte cantonale di intimare il suo atto d'appello alla controparte e di decidere nel merito di tale appello; che la ricorrente ha altresě chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale; che con sentenza 2 marzo 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha statuito sull'appello 17 dicembre 2008 della qui ricorrente, respingendolo; che con scritto 13 marzo 2012 le parti sono state invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso per denegata giustizia č divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili; che la ricorrente ha chiesto che le spese e le ripetibili siano messe a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre la Corte cantonale ha osservato che l'emanazione della sua sentenza ha reso privo d'oggetto il ricorso e si č rimessa al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne le spese; che da quanto precede č pacifico che il ricorso č divenuto privo d'oggetto; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto; che quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC); che giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autoritŕ giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole; che in concreto il tempo impiegato per emanare la sentenza di appello appare manifestamente eccessivo (considerato che non č stato nemmeno ordinato uno scambio di scritti) e, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso in materia civile per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere accolto; che in queste circostanze lo Stato del Cantone Ticino deve versare un'indennitŕ per ripetibili della sede federale alla ricorrente (art. 68 cpv. 2 LTF); che non si prelevano invece spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); che la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente č pertanto divenuta priva d'oggetto; per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderŕ alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale. 4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 marzo 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl La Cancelliera: Antonini