Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_213/2010 Decreto del 3 giugno 2010 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi, Studio legale Gaggini & Partners, ricorrente contro B.________, patrocinata dall'avv. Nicola Bernardoni, Studio legale Bär & Karrer SA, opponente, Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. Oggetto avviso di pignoramento, ricorso contro la decisione emanata l'8 marzo 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Considerando: che con ricorso in materia civile 22 marzo 2010 la A.________ č insorta contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio diretto contro la notifica dell'avviso di pignoramento fatto emettere dalla B.________ nell'ambito dell'esecuzione promossa per l'incasso di oltre fr. 36 milioni; che dopo essere stata invitata a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso, la B.________ ha inoltrato il 30 marzo 2010 una domanda di prestazione di garanzie fondata sul domicilio estero e sull'insolvenza della ricorrente; che statuendo l'8 aprile 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riconosciuto in Svizzera il fallimento della ricorrente; con scritto 1° giugno 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo e la domanda di prestazione di garanzie sono divenute senza oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC); che le spese giudiziarie e le ripetibili a cui l'opponente ha diritto per la domanda di prestazione di garanzie vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderŕ all'opponente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 3 giugno 2010 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti