Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_276/2016 Sentenza del 18 aprile 2016 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________SA, ricorrente, contro B.________SA, opponente. Oggetto effetto sospensivo (annullamento di un fallimento), ricorso contro il decreto emanato il 1° aprile 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, adita dalla A.________SA con un reclamo contro la decisione emanata dalla Pretura del distretto di Lugano in materia di fallimento nella procedura promossa dalla B.________SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio esperito; che la Corte cantonale ha rimproverato all'istante di non aver reso verosimile a quel momento un motivo di annullamento del fallimento ai sensi degli art. 172 o 174 LEF né la sua solvibilitŕ; che la A.________SA č insorta al Tribunale federale con ricorso 13 aprile 2016 postulando la riforma della predetta decisione nel senso di un annullamento o di una revoca della decisione pretorile, la concessione di un termine di 90 giorni per completare il rimedio e "il trattamento della lite in lingua tedesca"; che non č stato ordinato uno scambio di scritti; che la ricorrente ha prodotto con il gravame una dichiarazione, datata 5 aprile 2016, con cui la B.________SA dichiara di ritirare la richiesta di apertura del fallimento; che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, ragione per cui la presente sentenza viene redatta in lingua italiana; che in virtů dell'art. 47 cpv. 1 LTF una proroga del termine di ricorso non entra in linea di conto; che il predetto documento prodotto con il ricorso, posteriore al decreto impugnato, costituisce un inammissibile novum (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; art. 99 cpv. 1 LTF); che la decisione attaccata č una decisione cautelare nel senso dell'art. 98 LTF, ragione per cui il ricorrente puň unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2); che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie; che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente non confrontandosi invero con la motivazione della decisione cantonale; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano. Losanna, 18 aprile 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher Il Cancelliere: Piatti