Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_367/2011 Decreto del 9 giugno 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro 1. B.________SA, patrocinata da C.________AG, 2. Stato del Cantone Ticino, patrocinato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponenti, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona. Oggetto calcolo del minimo di esistenza, ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Considerando: che con sentenza 23 maggio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro il pignoramento ed il calcolo del minimo di esistenza eseguiti dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da B.________SA e dallo Stato del Cantone Ticino; che con ricorso in materia civile 29 maggio 2011 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; che con scritto 7 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 9 giugno 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Hohl Antonini